Giovedì, 31 Maggio 2007 NotizieOrfanotrofio Genova-Rulli: Dignitosa protesta dell'Avv. Francesco Del Prete, alle AutoritàIn esito al patrimonio immobiliare donato dai fratelli Alfonso e Luigi Genova-Rulli per l'orfanotrofio femminileSiamo riusciti a rintracciare il documento che il compianto avv. Francesco Del Prete, già presidente dell'Orfanotrofio Genova Rulli di Vasto, scrisse e pubblicò su "Vasto Domani" nel dicembre dell'anno 2001. Una "protesta dignitosa", la definiva il direttore di quella testata, che riteniamo valga la pena venga riletta in questi giorni in cui a Vasto forse troppo ed a sproposito, si è parlato di questa Istituzione.
"Sono stato nominato da Sua Eccellenza Mons. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Chieti e Vasto, a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Orfanotrofio F.lli Alfonso e Luigi Genova-Rulli, giacché il mandato del precedente Consiglio di Amministrazione era scaduto dal 23 febbraio 2001. Per dolosa inadempienza del Sindaco di Vasto, al quale per statuto, spetta la nomina di due membri dello stesso Consi-glio, non ho avuto la possibilità di partecipare all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, prima che la Giunta Regionale su espressa richiesta della Giunta Comunale di Vasto, con delibera 7 no-vembre 2001 nº 1013, decidesse di affidare la gestione di tutte le II.PP.A.B. esistenti nel territorio del Comune, alla Giunta Comunale di Vasto per la durata di sei mesi, e comunque "fino alla trasformazione delle stesse... in Azienda pubblica speciale di servizi alla persona...", dichiarando decaduti "gli organismi di amministrazione delle predette II.PP.A.B. attualmente funzionanti in regime di anacronistica prorogatio e/o non formalmente ricostituiti".
La predetta delibera della giunta Regionale, è palesemente illegittima, anche perché basata su presupposti di fatto assolutamente non rispondenti al vero.
Per verità storica, "L'Ospizio Genova per le Orfanelle", con sede in Vasto è stato istituito con la proposta di donazione condizionata in virtù di atto Notar Maddalena di Napoli del 14 febbraio 1919 e con l'accettazione della donazione da parte della Congrega della Carità di Istonio del 12 - 17 novembre 1931, di poi perfezionato con testamento olografo del Comm. Luigi Genova fu Ludovico dell'8 febbraio 1935 e pubblicato, dopo la morte di quest'ultimo avvenuta in Roma il 10 luglio 1941, con atto per Notar Domenico D'Ugo di Vasto del 19 luglio 1941 rep. Nº 13189.
L'Ospizio Genova per le Orfanelle veniva eretto ad ente morale con R.D. del 31 marzo 1932 e, con successivo D.P.R. del 18 febbraio 1964, assumeva la denominazione di "Orfanotrofio Fratelli Alfonso e Luigi Genova-Rulli".
A questo punto è indispensabile, prima di entrare nel merito della legittimità o meno della delibera della Giunta Regionale nº 1013/2001, un quadro sia pure sintetico sulla natura giuridica dell'Orfanotrofio F.lli Al-fonso e Luigi Genova-Rulli.
Dispone l'art. 1 comma 3º del D.P.C.M. 16 febbraio 1990:
"Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alla quale sia alternativamente accertato:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa".
Prendendo in considerazione l'ipotesi sub b, il citato art.1 del D.P.C.M. al comma 5 prosegue: "Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa natura, ovvero dai beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale".
Nel testamento del Comm. Luigi Genova si legge:
"Io qui sottoscritto Luigi Genova.... sono venuto alla determinazione di stendere le seguenti disposizioni di mia ultima volontà. Innanzi tutto annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Essendo stato, per opera di persone che non hanno che vederci, già costituito in Ente Morale un Orfanotrofio da sorgere in Vasto dopo la mia morte e da me ideato con istrumento per Notar Maddalena di Napoli del 14 febbraio 1919, è mio volere che esso non cada sotto l'Amministrazione della Congrega della Carità di Vasto e che invece sia direttamente affidato alle cure delle Figlie della Croce, dette Suore di San Andrea, che sono in Vasto, da me chiamate a reggerlo, nominando a tal uopo io stesso il primo Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra le persone più probe ed illuminate quali sono i signori:...".
Sub lettera "E" al testamento è allegato lo statuto dell'erigendo Orfanotrofio, e all'art. 5 si legge: "L'Orfanotrofio è amministrato da un Comitato composto da sette membri che devono comportarsi come prudenti e previdenti padri di famiglia... I membri del Comitato sono designati dal Vescovo della Diocesi, dal Podestà di Vasto e dall'Arcidiacono del capitolo Cattedrale di Vasto".
L'originario Statuto, modificato nel 1945 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 16 marzo 1945 provvedimento nº 4371 Div. 2ª, prevedeva che al Vescovo della Diocesi spettasse la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco di Vasto la nomina di due membri e all'Arcidiacono del capitolo della Cattedrale di Vasto la nomina degli ultimi tre membri.
Il patrimonio dell'Orfanotrofio era costituito da circa 348 ettari di terreno, divisi in 19 fondi, in agro di Vasto, con case coloniche, attrezzi, macchinari e dal grande fabbricato sito in Loc. Punta Penna di Vasto, beni tutti di proprietà di Luigi Genova. Nel caso in specie:
a) l'Orfanotrofio è stato costituito da un privato: Comm. Luigi Genova;
b) lo statuto redatto dallo stesso fondatore ha previsto che la nomina di una quota significativa dei componenti del Consiglio di Amministrazione fosse riservato a privati (Vescovo della Diocesi, Arcidiacono del Capitolo della Cattedrale di Vasto);
c) il patrimonio dell'Orfanotrofio ancora oggi è costituito dai beni immobili ricevuti in dotazione originaria, incrementati nel loro valore con la trasformazione intensiva delle colture, e dalla realizzazione di una nuo-va casa, destinata ad ospitare le assistite, in loc. Incoronata di Vasto.
Non v'ha dubbio, quindi, che l'Orfanotrofio F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli è l'istituzione di natura privata.
L'art. 5, 1º comma del D.L. 4 maggio 2001 nº 207 prevede: "Le Istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla per-sona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nº 45 del 23 febbraio 1990...". Accertato, in base alle considerazioni in precedenza esposte, che l'Orfanotrofio ha natura privata in base al D.M. citato, esso non è tenuto a trasformarsi o a far parte di una più complessa azienda pubblica di servizi alla persona, né ad opera del suo Consiglio di Amministrazione e tanto meno ad opera della Giunta Comunale di Vasto.
Né dalla circostanza che l'Orfanotrofio é stato eretto ad ente morale può trarsi la convinzione che esso sia divenuto una istituzione pubblica e, pertanto, per riacquistare la personalità di diritto privato, avrebbe do-vuto inoltrare apposita istanza alla Regione, (art. 1, 1º comma D.M. 16 febbraio 1990).
Come è noto, "A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 396/88 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. I I.n. 6972 del 1890 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le stesse, se regionali o infraregionali, possano avere o conservare la natura di enti privati (anziché pubblici) - e in assenza di esperimento della procedura amministrativa, di riconoscimento della personalità giuridica privata, spetta all'autorità giudiziaria accertare, di volta in volta, e utilizzando i criteri contenuti nel dp.c.m. 16 febbraio 1990, la natura pubblica o privata delle predette istituzioni (nella specie, è stata riconosciuta all'orfanotrofio femminile contessa Marianna De Capua la natura di ente privato, con la devoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'istituto al giudice ordina-rio". (Cass. Civ. Sez. un. 15/03/1999 nº 139).
Ne deriva che l'accertamento della natura dell'ente deve tenere conto dei criteri "tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza" e riportati nel d.p.c.m. 16 febbraio 1990; non assumono, invece rilevanza la de-nominazione assunta dall'ente, la volontà degli organi direttivi, l'esistenza dei controlli pubblicistici, l'assunzione del personale mediante concorso, l'approvazione della pianta organica da parte della Prefettura, le finalità sociali perseguite (Conf. Cass. Civ. 7/5/1998 nº 4631; 26/8/1997 nº 8053; 7/8/1996 nº 7220; 12/1/1996 nº 176; 6/6/1995 nº6342).
In definitiva, l'art. 1 della L. del 1890 è stata ritenuta in contrasto con l'art. 38, ultimo comma della Costituzione che "affermando la libertà dell'assistenza privata e conformando
l'intero sistema costituzionale dell'assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguentemente, quello di vedere riconosciuta, per tali enti, una quali-ficazione giuridica conforme alla propria effettiva natura".
L'Orfanotrofio F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli è nato come ente di diritto privato, ed ha diritto di vedere riconosciuta detta sua natura, che la pone al riparo di ogni indebita ingerenza e della Giunta Comunale di Vasto, e della Giunta Regionale.
Ma la Giunta Regionale è andata oltre.
Pur di arrivare allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Orfanotrofio ha fatto riferimento agli artt. 47 e 49 della L.17 luglio 1890 e al Regolamento amministrativo di attuazione approvato con R.D. 5 febbraio 1891 nº 99, ancora in vigore per la disposizione transitoria contenuta nell'art. 21 del D.L. 4 maggio 2001 nº 207.
Innanzi tutto dette disposizioni sono applicabili alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e l'Orfanotrofio non lo è. Di poi, anche il legislatore del 1890 prevedeva che nella ipotesi l'amministrazione di un istituto pubblico di assistenza e di beneficenza, DOPO ESSERE STATA INVITATA, non si fosse conformata alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudicasse gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del prefetto. (art. 46 legge cit.).
Pertanto la Regione, a tutto voler concedere, prima di brandire la spada della giustizia, nella ipotesi avesse rilevato irregolarità nella gestione dell'Orfanotrofio, avrebbe prima dovuto avvisare ed invitare il Consi-glio di Amministrazione ad uniformarsi alle norme statutarie, alle leggi e ad una sana gestione dell'ente,e, nell'ipotesi l'invito fosse caduto nel nulla, avrebbe potuto provvedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Inoltre non avrebbe mai dovuto affidare la gestione dell'Orfanotrofio alla Giunta Comunale di Vasto, perché, art. 48 I.cit. "Quando una istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario...". L'art. 2 dello Statuto allegato sub "E" del testamento prevede: "L'Istituto benefico si propone lo scopo di accogliere, assistere ed educare gli orfani di sesso femminile, che risultino assolutamente poveri e che siano nati nel Vasto, oppure, compatibilmente col numero dei posti, nei paesi che fanno parte della sua diocesi".
Ora se il bacino di utenza dell'Orfanotrofio avrebbe potuto interessare tutti i comuni inclusi nella diocesi di Vasto, la Regione non poteva affidare la gestione dell'Orfanotrofio alla Giunta del Comune di Vasto, ma, se mai, avrebbe dovuto provvedere a nominare un commissario, e la scelta non poteva certo cadere sul Sindaco di Vasto, il quale, veramente è venuto meno ai suoi doveri istituzionali, se dal 23 febbraio 2001 non ha provveduto a nominare i suoi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, al solo fine di tradurre in atto i suoi disegni.
Le irregolarità delle quali si sarebbero macchiati gli amministratori dell'Orfanotrofio non rispondono al vero e possono concretizzare solo ipotesi delittuose.
L'attività benefico-assistenziale è venuta a ridursi progressivamente, in quanto il vecchio fabbricato in Loc. Punta Penna, tra l'altro sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza ai Monumenti de L'Aquila, non era più adatto a contenere un orfanotrofio, malgrado i continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non potevano concretizzarsi in, interventi traumatici per una diversa e più razionale divisione dei volumi interni. Alla Giunta Regionale ed in particolare al Dott. Desiati, vastese di origine, ricordo che Luigi Marchesani nella sua Storia di Vasto così descrive quel fabbricato: "Il più superbo edifizio rurale de' d'Avalos egli era il palazzo nelle pianure della Penna... si deve la sua fondazione ad lnnico d'Avalos; se n'era compiuta la costruzione nel 1615... Fattosi del palazzo l'acquisto dal concittadino Giuseppe Antonio Rulli, nel 1835, le restaurazioni e la dimora di qualche villico, a ravvivar lo incominciarono". Stando così le cose il Consiglio di Amministrazione decise di costruire un nuovo edificio in Loc. Incoronata per accoglie-re convenientemente le assistite, ed è stato necessario ridurne il numero, in quanto l'Istituto delle Figlie della Croce in Via Madonna dell'Asilo di Vasto non disponeva di locali che potessero permettere l'accoglienza di un numero cospicuo di assistite e di suore, incaricate della gestione.
Il nuovo edificio già funzionante fin dai primi di settembre è stato realizzato con gli avanzi di gestione e con la immobilizzazione del ricavato della vendita di un terreno edificabile, la qual cosa non intacca il conto economico della gestione.
Per quanto attiene poi la commercializzazione dei prodotti senza il rispetto delle prescritte procedure ad evidenza pubblica, occorre prima che la Regione dimostri che un ente di diritto privato debba commercia-lizzare i prodotti con procedure ad evidenza pubblica, in secondo luogo, specie per i prodotti di facile deperibilità, l'orfanotrofio non vende i prodotti, ma li conferisce a Soc. Cooperative le quali ripartiscono tra i conferenti i proventi conseguiti, dopo aver dedotto i costi vivi, in quanto i loro bilanci devono chiudersi sostanzialmente in pareggio.
E qui il discorso potrebbe finire, se non altro per discrezione. Certo non ho la pretesa che queste mie sintetiche considerazioni possano valere a convincere i giureconsulti della regione a considerare illegittima la delibera della Giunta nº 1013 del 2001.
Se però sono riuscito ad inculcare in loro l'ombra del dubbio, avrò speso bene il mio tempo. La Giunta Comunale di Vasto e la Giunta Regionale potranno arroccarsi dietro la piena legittimità dei loro provvedi-menti, i quali dovrebbero passare al vaglio di una legge ben più esigente dei coacervo di leggi citate, perché il noto brocardo latino "non omne quod licet honestum est" vale anche per la Giunta Comunale e per la Giunta Regionale.
Senza acrimonia e nel pieno rispetto della volontà popolare che ha chiamato i componenti delle due Giunte a reggere le sorti del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo".
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