Sabato, 17 Febbraio 2024 AbruzzoCondannato l'ex Sindaco di S.Giovanni Teatino candidato alle RegionaliPer aver rimosso il comandante dei Vigili Urbani dovrà risarcire 56mila euroL’ex sindaco di San Giovanni Teatino (Chieti), Luciano Marinucci, è stato condannato dalla Corte dei Conti dell’Aquila per un danno erariale di 56mila e 800 euro a favore del Comune a causa della contestata rimozione dal suo incarico del capo dei vigili urbani. Marinucci è candidato alla regione per il centrodestra ma la condanna, comunque appellabile, non ostacola certo la sua partecipazione alle elezioni. La decisione del Comune di escludere dall’incarico il comandante della polizia municipale Livio Feragalli, riconducibile al sindaco, «non era dettata da mutate esigenze organizzative”, come si legge nella motivazione, “ma solo dall’intento di ridurre il ruolo e le funzioni dello stesso all’interno della polizia municipale e di emarginarlo, in quanto vicino all’ex sindaco e non gradito alla nuova classe politica». La procura contabile si è mossa dopo che l’ente ha dovuto risarcire civilmente il ricorrente in seguito a due sentenze (ma c’è ricorso in Cassazione) a fronte del riconoscimento del debito fuori bilancio. Nella motivazione si prende come riferimento la sentenza del tribunale di Chieti confermata in appello. “Il giudice civile”, si legge nell’atto, nel definire il demansionamento un prodotto di una condotta “ritorsiva e persecutoria”, “aveva evidenziato una progressiva attività di vessazione e discriminazione che aveva portato alla emarginazione lavorativa del dipendente”. “La revoca dell’incarico”, si legge negli atti, “con la mancata assicurazione al dipendente dello svolgimento delle mansioni proprie, si basava su motivazioni pretestuose e finalità epurative come evidenziato nelle sentenze civili essendo emersa la contraddittorietà delle scelte sia rispetto alle asserite modifiche organizzative dell’ente sia rispetto alla inesistente convenienza della attribuzione della funzione in convenzione con altro comune”. Tutte affermazioni contestate dalla difesa con memorie difensive nelle quali si affermava che il sindaco non aveva inciso sulla attività amministrativa escludendo condotte mobbizzanti. “L’intento ritorsivo e persecutorio”, si legge nella motivazione, “emerge anche da una pluralità di elementi e circostanze idonei a confermare un simile assunto affermati dal giudice del lavoro e richiamati dalla procura regionale i quali contribuiscono a delineare il contesto e a colorare di illiceità la condotta contestata”. “Non può non richiamarsi”, si legge ancora nella motivazione della sentenza, “la mancata assegnazione di una postazione di lavoro al Feragalli per alcuni mesi dal febbraio 2013 al rientro dopo assenza per malattia con una sistemazione lavorativa evidentemente precaria a dequalificante non potendosi ritenere che un tavolino privo di pc e telefono situato in una stanza dove l’unica scrivania col telefono e pc era assegnata al messo comunale, costituisca una idonea postazione di lavoro”. |