Giovedì, 16 Aprile 2026 Vasto

Vasto avvia la verifica sulla scarsità della risorsa spiaggia

Una nota apparsa su News Balneari

Pubblichiamo qui di seguito una nota apparsa sul sito News Balneari che focalizza la situazione della nostra Città in materia di concessioni balneari. La proponiamo alla vostra lettura e riflessione.

 

Il Comune di Vasto ha formalmente avviato un procedimento amministrativo per accertare la “sussistenza o meno della scarsità della risorsa naturale” demaniale marittima ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
È un passaggio che appare tutt’altro che ordinario, perché porta sul terreno dell’istruttoria amministrativa concreta un tema che in Italia è stato spesso evocato in astratto, ma raramente verificato davvero sul territorio comunale.

L’atto, pubblicato il 14 aprile 2026, chiarisce che il procedimento ha natura ricognitiva e istruttoria, non produce nell’immediato effetti lesivi, prevede 60 giorni per la conclusione e apre una finestra di 30 giorni per memorie, osservazioni e contributi degli interessati. Il punto decisivo è però un altro: il Comune dichiara espressamente di voler verificare la “scarsità o meno della risorsa ‘spiaggia’” con riferimento al proprio litorale, cioè nel luogo concreto in cui le concessioni vengono rilasciate e gestite.

Questa impostazione richiama in modo diretto la giurisprudenza europea più recente. Nella sentenza CGUE 20 aprile 2023, causa C-348/22, Comune di Ginosa, la Corte ha affermato che l’art. 12 della direttiva servizi non osta a una valutazione della scarsità costruita combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, con un approccio caso per caso fondato sull’analisi del territorio costiero del comune interessato. La Corte ha anche precisato che i criteri usati dagli Stati membri devono essere obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati. È proprio qui che il caso Vasto assume rilievo politico e giuridico. Per anni, in gran parte del dibattito pubblico e amministrativo, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è stato trattato come se la scarsità della risorsa fosse un dato automatico, presunto o addirittura ontologico. Ma la giurisprudenza europea non dice questo in modo così semplice: dice, piuttosto, che la scarsità è il presupposto che fa scattare la procedura selettiva, e che tale presupposto deve essere valutato secondo criteri verificabili.

Lo stesso art. 12 della direttiva servizi, del resto, condiziona la gara al fatto che il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato “per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili”. Se quel presupposto manca, o comunque non viene accertato seriamente, il sistema si espone a una fragilità logica e giuridica evidente: si applica la regola della selezione competitiva senza avere prima verificato fino in fondo la condizione che la rende necessaria. La sentenza Ginosa del 2023 contiene, su questo punto, un passaggio molto importante anche per i Comuni. La CGUE ha infatti ribadito che l’obbligo di applicare procedure imparziali e trasparenti e il divieto di rinnovo automatico hanno effetto diretto, e che il dovere di dare applicazione al diritto europeo e di disapplicare le norme nazionali contrastanti incombe non solo ai giudici, ma anche alle autorità amministrative, comprese quelle comunali. Questo significa che i Comuni non possono limitarsi a dichiararsi spettatori in attesa di una soluzione esterna: sono anch’essi soggetti chiamati a misurarsi con il nodo della scarsità.

La Corte, però, non ha detto che la scarsità possa essere semplicemente proclamata in astratto una volta per tutte.
Anzi, nella lettura sviluppata da larga parte della dottrina successiva alla sentenza, la valutazione deve riferirsi a una situazione di fatto esaminata dall’amministrazione competente, sotto il controllo del giudice nazionale. Da qui l’importanza dell’istruttoria: senza dati territoriali aggiornati, senza ricognizione del litorale, senza analisi delle aree già assentite, di quelle libere e di quelle effettivamente concedibili, il richiamo alla scarsità resta spesso una formula e non un accertamento. Vasto, almeno sul piano procedurale, sembra aver preso sul serio questo passaggio. Nel provvedimento si richiama la ricognizione regionale sulle spiagge abruzzesi approvata nel 2023, ma si aggiunge subito che occorre completare l’attività istruttoria con una verifica puntuale, aggiornata e limitata al territorio comunale. In altre parole, il Comune non considera sufficiente il quadro generale regionale e ammette la necessità di una verifica più fine, aderente alla realtà locale.

È esattamente il tipo di combinazione che la CGUE ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione. Approccio generale, sì, ma integrato da un’analisi caso per caso del territorio costiero del comune. Per questo motivo l’avviso di Vasto può essere letto come una delle prime traduzioni amministrative concrete del principio affermato a Lussemburgo nel caso Ginosa. Sul piano pratico, la procedura avviata dal Comune segue uno schema abbastanza lineare. C’è anzitutto un atto di avvio del procedimento, con indicazione dell’amministrazione competente, del responsabile del procedimento e dell’oggetto dell’accertamento; poi vengono fissati i termini per la conclusione e per la partecipazione degli interessati; infine si apre la fase istruttoria vera e propria, nella quale soggetti pubblici e privati possono trasmettere memorie e documenti.
Il provvedimento finale, almeno in teoria, dovrà dire se nel territorio comunale la risorsa “spiaggia” sia scarsa oppure no ai fini dell’art. 12.

Ed è proprio quest’ultimo punto a marcare la differenza con quanto avvenuto in moltissimi altri Comuni.
Nella prassi italiana, il tema della scarsità è stato spesso disatteso in due modi opposti ma convergenti: o lo si è considerato automaticamente sussistente, senza istruttoria locale, oppure lo si è rinviato indefinitamente a un livello statale o regionale, senza che l’amministrazione concedente compisse una propria verifica effettiva. In entrambi i casi, ciò che manca è il passaggio amministrativo fondamentale: un procedimento espresso, motivato e partecipato sulla scarsità o non scarsità della risorsa. A rendere ancora più significativo il caso Vasto è il fatto che l’iniziativa nasce da un’istanza dei concessionari presentata il 25 febbraio 2026, seguita da una diffida ad adempiere il 9 aprile con richiesta di esercizio del potere sostitutivo. Non si tratta quindi di una riflessione teorica, ma della risposta a una sollecitazione procedimentale che ha costretto l’amministrazione a prendere posizione e ad aprire formalmente l’istruttoria.

Sul piano dei precedenti europei, il quadro va letto tenendo insieme Promoimpresa e Ginosa. Con la sentenza del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, la CGUE aveva già affermato che l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE osta alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e lacuali in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Con Ginosa, la Corte ha poi affinato il ragionamento, chiarendo meglio il ruolo del presupposto della scarsità e la possibilità di valutarlo anche su base locale, o mista nazionale-locale. Da questo intreccio emerge una conseguenza chiara. L’obbligo di gara non può essere scollegato dal tema della scarsità, perché è l’art. 12 stesso a costruire quel collegamento; ma, allo stesso tempo, la mancanza o il ritardo di criteri statali non può diventare una scusa per non fare nulla, perché la CGUE ha riconosciuto l’effetto diretto della disposizione e il ruolo attivo delle amministrazioni. In mezzo, c’è lo spazio dell’istruttoria amministrativa seria, che è esattamente quello che Vasto ha deciso di occupare.

Per questo l’avviso del Comune abruzzese merita attenzione ben oltre il piano locale. Se il procedimento arriverà a un provvedimento motivato e tecnicamente fondato, Vasto potrebbe offrire un modello amministrativo replicabile: non una proclamazione ideologica sulla scarsità, ma un accertamento procedimentalizzato, aperto alla partecipazione e ancorato ai dati del territorio.

Ed è proprio ciò che finora è mancato quasi ovunque: una verifica vera della scarsità, o della non scarsità, della risorsa “spiaggia” prima di usare l’art. 12 come formula automatica o, al contrario, prima di svuotarlo per inerzia.