Venerdì, 13 Marzo 2026 Vasto

Il piano demaniale di Vasto e la demolizione degli stabilimenti: “La competenza è dei balneatori”

Lo sostiene l'avv. Alessandro Scampoli referente dell'Associazione Konsumer

Cinque milioni di euro. A tanto ammonterebbe  il costo per la demolizione degli stabilimenti balneari presenti lungo il litorale vastese,  che non sono in linea con il nuovo piano demaniale marittimo adottato lunedì scorso dal consiglio comunale. Lo strumento di pianificazione del litorale prevede infatti strutture di 40 metri lineari, da realizzare con materiale eco-compatibile  (viene bandito il cemento) e di scarso impatto ambientale. Requisiti che gli attuali stabilimenti balneari non possiedono.

Demolizioni e costi rappresentano un  problema non di poco conto che è stato sollevato, durante la discussione in aula, dal sindaco Francesco Menna e dal consigliere di Futuro e sviluppo, Giorgio Bellafronte. In particolare il primo cittadino ha citato una recente sentenza della Cassazione che pone a carico dell’ente pubblico le spese. Ma le demolizioni sono inevitabili?

Ne parliamo con l’avvocato Alessandro Scampoli, referente dell’associazione di consumatori Konsumer, sede di Vasto.

“L’articolo 54 del Codice della Navigazione attribuisce all’autorità amministrativa competente il potere di ordinare la rimozione delle opere non autorizzate o mantenute senza valido titolo”, spiega il legale, “nel caso di manufatti realizzati in forza di una concessione demaniale marittima successivamente scaduta, il concessionario – o comunque il soggetto che ha realizzato o mantiene l’opera – ha l’obbligo di provvedere alla rimessione in pristino dell’area demaniale. In difetto di spontanea rimozione, l’amministrazione competente deve emanare apposita ordinanza di sgombero e demolizione. Nelle regioni e nei contesti in cui le funzioni di gestione del demanio marittimo sono state delegate agli enti locali, come nel caso della regione Abruzzo, spetta al Comune – quale ente gestore della concessione – adottare l’ordinanza di demolizione o di sgombero delle opere mantenute senza titolo. In altri casi la competenza può permanere in capo alla Regione o all’autorità marittima. L’esecuzione dell’ordinanza grava in via primaria sul concessionario uscente”, osserva ancora l’avvocato Scampoli, “qualora questi non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione può procedere all’esecuzione, anticipando le spese per la demolizione e il ripristino dei luoghi. I costi dell’intervento, secondo il principio generale di responsabilità del soggetto autore dell’occupazione abusiva o del mantenimento dell’opera senza titolo, devono essere posti a carico del precedente concessionario, mediante recupero coattivo delle somme anticipate dall’amministrazione”. 

Qualche distinguo arriva per le opere cosiddette non amovibili realizzate dal concessionario sul demanio marittimo che, secondo il referente di Konsumer, restano acquisite allo Stato senza indennizzo, salvo che l’autorità concedente disponga diversamente. La norma consente quindi all’amministrazione di valutare se mantenere tali opere, acquisendole al demanio marittimo, oppure ordinare comunque la rimessione in pristino. 

Anna Bontempo (Il Centro)