Giovedì, 7 Agosto 2025 NazionaliVia libera della Camera all'aumento degli assessori nelle piccole RegioniIn Abruzzo ne sono previsti due in più nella Giunta MarsilioPiù assessori regionali per le Regioni piccole e ‘medie’. Dopo il via libera di Palazzo Madama arriva anche quello di Montecitorio. Nel pomeriggio di ieri la Camera ha approvato la proposta di legge dei capigruppo di maggioranza in Senato – Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore – “Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità”. Il testo approvato permette alle Regioni “con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti” di aumentare “fino a due unità” il “numero massimo degli assessori regionali”. Una misura dunque che riguarda anche l’Abruzzo che potrà passare da 6 a 8 assessori. Le modifiche riguardano anche Calabria, Sardegna, Liguria, Marche, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta Per quanto riguarda il numero di consiglieri regionali il testo aggiunge “all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” questo periodo: “Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo”. E ancora: il testo aggiunge anche che “ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale”. La proposta di legge approvata dispone anche che “ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell’indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di atte stazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”. E ancora: “Le regioni – recita il documento – possono adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. |