Mercoledì, 14 Ottobre 2026 Abruzzo

Rimborsi 118: dopo Teramo, inchiesta sulle altre Asl abruzzesi

Nuovo processo contabile per l'assessore Verì e D'Amario

 Il processo contabile per i rimborsi illegittimi ai medici del 118 non riguarda solo l’Asl di Teramo ma è esteso alle altre tre Aziende sanitarie abruzzesi di Chieti, L’Aquila e Pescara.

E’ spuntato, infatti, un altro procedimento parallelo, peraltro precedente, ma con gli stessi imputati e le medesime persone scagionate.

Anche in questo caso il procedimento è sospeso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci su un quesito di legittimità. Il periodo preso in considerazione va dal 2017 al 2024 a fronte di un esborso, compreso Teramo, che sfiora i 5 milioni. Il fascicolo di Teramo è andato a decisione pochi giorni fa, mentre l’altro a luglio scorso.

Altro processo contabile, dunque, per  7 attuali ed ex dirigenti pubblici della sanità abruzzese.

Sono la 71enne Nicolettà Verì, assessore regionale alla Salute,  il 68enne Claudio D’Amario, l’ex capo del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

E con loro i dirigenti Maria Grazia Capitoli, 67 anni, di Cupello (Chieti); Pierpaolo Falchi, 61 anni, di Chieti; Alberto Cianci, 70 anni, di Guglionesi (Campobasso); Francesco Baiocchi, 67 anni, di Teramo; Giuseppe Barile, 51 anni di Napoli.

Allo stesso modo sono stati assolti Bernardo Mazzocca, 67 anni, di Caramanico Terme (Pescara), ex assessore regionale alla salute, Giampiero Di Cesare, aquilano, 78 anni, Enzio Verì, 77 anni, di Rocca San Giovanni (Chieti) Silvio Paolucci, 49 anni,  di Chieti, attuale consigliere regionale del Pd ex assessore alla salute, Angelo Muraglia, leccese, 70 anni.

In questo procedimento delle 3 Asl erano stati coinvolti, ma subito sono stati tirati fuori dall’indagine altri dirigenti regionali, ovvero Germano De Santis, Ebron D’Aristotele, Giuseppe Bucciarelli, essendo stata subito palese la loro totale estraneità alle contestazioni.

Le somme che sarebbero state erogate a decine di medici, ai danni delle Asl, che per quanto riguardava Teramo ammontava a poco più di un milione, sono comunque considerevoli. Infatti il danno erariale patito per l’Asl dell’Aquila sarebbe stato di 1.599.171, e, inoltre, 1.819.325 per Chieti e, infine, 523.25o per l’Asl di Pescara.

Queste, inoltre, le contestazioni specifiche per i singoli imputati, a fronte di accuse ancora tutte da provare. Per l’Asl dell’Aquila le somme contestate sono le seguenti: Verì (61.506), Falchi e Capitoli (123.013), Cianci (61.506), Baiocchi (123.013), D’Amario (123,013), Barile (61.506). Per l’Asl di Chieti ecco gli importi: D’Amario (139.948), Cianci (69.974), Baiocchi, (139.948), Barile (69.974), Verì, (69.974), Capitoli, (139.948). Infine gli importi per l’Asl di Pescara: Verì (20.125), Falchi (40.250), Capitoli (40.250), Cianci (20.125), Baiocchi, (40.250), D’Amario (40.250), Barile (20.125). Anche in questo caso nel mirino la Delegazione pubblica che ha concordato con i sindacati l’accordo in questione, presieduta da D’Amario e formato dai direttori delle Uoc delle aziende sanitarie abruzzesi quali Falchi, Capitoli, Baiocchi, Barile.

“La Procura, nel proprio atto introduttivo”, si legge nelle copiose motivazioni della sentenza ordinanza dei giudici Bruno Tridico,  Stefano Grossi, Andrea Liberati, “ha ricostruito puntualmente il quadro normativo nazionale, evidenziando come l’indennità in argomento si ponga in palese contrasto con la struttura retributiva prevista dalla normativa nazionale e dall’Accordo Collettivo Nazionale del 2005. Tale accordo avrebbe stabilito che il compenso omnicomprensivo del personale medico è costituito da una parte fissa definita a livello nazionale in sede di accordi collettivi nazionali, alla quale si aggiunge una parte costituita da voci variabili, che però devono essere tassativamente correlate allo svolgimento di attività e prestazioni aggiuntive definite dagli accordi regionali integrativi”.

“Deve quindi trattarsi di attività ulteriori, specificamente individuate, quantificabili e collegate a obiettivi, programmi o volumi di prestazione. L’indennità “Accordo regionale 118”, invece, secondo la Procura: – non remunererebbe attività ulteriori; – si correlerebbe unicamente alla tipologia dell’incarico, che è identica sull’intero territorio nazionale; – introdurrebbe, di fatto, un incremento del trattamento economico fondamentale, riservato alla competenza della contrattazione nazionale”.

“La corresponsione in maniera indifferenziata dell’indennità 118 ai medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, protrattasi anche negli anni 2023 e 2024 in assenza dei necessari presupposti legittimanti, si collega non solo alla determinazione originaria maturata nell’ambito dell’AIR 2006, ma, soprattutto, anche alla mancata attivazione dei doverosi e adeguati meccanismi di controllo, verifica e proposta di rettifica successiva. Ad avviso della Sezione, il Presidente della Delegazione era infatti tenuto, in ragione della funzione esercitata, non soltanto a vigilare sugli accordi affinché essi fossero conformi al quadro normativo e contrattuale di riferimento, ma anche a prestare attenzione alla corretta applicazione nel tempo, evitando che eventuali previsioni negoziali fossero interpretate o utilizzate in modo da generare oneri privi di base giuridica. La responsabilità che ne deriva si atteggia, dunque, in termini di colpa grave, ravvisabile nella significativa deviazione dagli standard di diligenza richiesti a chi ricopre una posizione di tale rilievo. In particolare, appare rilevante sia il profilo della insufficiente verifica iniziale circa la permanenza dei presupposti per l’erogazione dell’indennità 118, sia quello, altrettanto incisivo, della inerzia successiva rispetto al protrarsi di pagamenti non dovuti nel corso degli anni 2023 e 2024”.

“In altri termini, resta configurabile nei suoi confronti un deficit di vigilanza e di intervento correttivo, che ha consentito il consolidarsi di una prassi erogativa foriera di danno erariale. L’assunto del Presidente D’Amario, secondo il quale sarebbe stato sufficiente procedere alla convocazione della Delegazione pubblica, come risulta essere avvenuto in diverse occasioni, con all’ordine del giorno l’argomento trattativa Accordo Integrativo regionale ripetutamente contrastato dalle componenti sindacali, viene ritenuto dalla Sezione non convincente perché riduce il suo ruolo a una dimensione puramente formale. In realtà, la funzione attribuita non può essere interpretata come meramente notarile, ossia limitata a registrare o attivare meccanicamente il funzionamento dell’organo collegiale, senza incidere concretamente sul suo operato. Una simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la responsabilità connessa alla posizione apicale che ricopriva. Il nesso causale tra la condotta e il danno si coglie proprio nella circostanza che l’assetto negoziale comunque avallato dalla Delegazione, sotto la guida del Presidente D’Amario, ha creato le condizioni affinché l’indennità venisse corrisposta anche oltre i limiti temporali o sostanziali consentiti, senza che intervenissero tempestive misure di arresto o di revisione”.

“In tale contesto, la responsabilità del Presidente rimane condivisa tra i partecipanti al collegio, in ragione della sua funzione di impulso, indirizzo e controllo, che rendeva esigibile un livello di attenzione e di prudenza più elevato rispetto a quello degli altri componenti. In definitiva, pur in presenza di una responsabilità collegiale, la posizione del Presidente della Delegazione pubblica trattante si caratterizza per un’incidenza causale e per un profilo di colpa di maggiore gravità, derivante dalla violazione dei doveri di vigilanza e di garanzia che gli erano propri e che avrebbero dovuto impedire o quantomeno contenere il protrarsi della corresponsione indebita dell’indennità 118”.

“La posizione degli altri componenti della delegazione pubblica trattante – Capitoli, Baiocchi, Barile e Falchi – si colloca, anch’essa, nell’alveo della responsabilità collegiale che connota l’attività negoziale della Delegazione stessa, dalla quale è scaturito l’assetto applicativo che ha consentito la corresponsione dell’indennità 118 anche nel corso del 2023 e del 2024, in assenza dei necessari presupposti. Sotto questo profilo, la responsabilità degli stessi componenti si fonda sul fatto di non essere intervenuti, anche solo attraverso proposte di modifica, su un processo decisionale oramai illegittimo, così avallando precedenti decisioni che avrebbero richiesto, alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, un adeguato livello di attenzione, di approfondimento, verifica e attivazione per rendere le previsioni negoziali dell’AIR 2006 conformi al quadro normativo e contrattuale di riferimento”.

“La responsabilità assume, in questo senso, i tratti della colpa grave, ed è ravvisabile nella mancata percezione – o nella sottovalutazione – di elementi che avrebbero  dovuto indurre a una più rigorosa verifica nella successiva attuazione. Anche per i componenti, infatti, come per il Presidente, grava un dovere di attenzione e di intervento per rimuovere situazioni oramai palesemente illegittime concernenti poste retributive suscettibili di generare oneri continuativi nel tempo. La mancata attivazione di iniziative volte a chiarire o a interrompere tale prassi di erogazione contribuisce a rafforzare il giudizio di rimproverabilità della condotta, evidenziando una carenza di vigilanza che resta ed è significativa”.

Anche per questo giudizio si aspetta la decisione, non imminente, della Corte Costituzionale. Il quesito riguarda la recente legge che per la colpa grave limita il risarcimento al 30 per cento del danno e comunque al doppio del compenso ricevuto. Ma trattandosi di incarichi gratuiti il tetto sarebbe zero.

Fonte Abruzzoweb