Mercoledì, 12 Agosto 2026 Abruzzo“La mancanza della Carta delle valanghe causa del disastro"Depositate le motivazioni della sentenza di appello bis“L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga del 18 gennaio 2017, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno) ma per aver precluso – anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile – ogni possibilità di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all’interno della stessa”. Sono state depositate le motivazioni della sentenza del processo d’appello bis relativo alla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, dove morirono 29 persone. Si legge ancora in un passaggio delle motivazioni della sentenza: “Nell’ambito della Protezione Civile – si legge ancora – la Suprema Corte, per non incorrere nell’equivoco che aveva viziato il ragionamento dela Corte di Appello di L’Aquila, ha ritenuto utile innanzi tutto differenziare i concetti di ‘pericolo’ e di ‘rischio’, che non possono essere considerati interscambiabili. Il ‘pericolo’ si riferisce all’evento naturale in sé, mentre il ‘rischio’ è il riverbero che il pericolo è suscettibile di avere su persone e cose. Il pericolo mantiene quindi una prevalente dimensione naturalistica, mentre il rischio è connesso a decisioni umane ed è pertanto tendenzialmente contenibile” La Corte d’Appello di Perugia, lo scorso 11 febbraio, aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (nel frattempo deceduto il 2 luglio). Assolti, invece, l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Enrico Colangeli e i tre dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio ed Emidio Primavera. Due prescrizioni per gli ex dirigenti della Provincia Mauro Di Blasio e Paolo D’Incecco. Nelle circa cento pagine vengono spiegate in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato alle condanne e alle assoluzioni. Citati, tra l’altro, disastri naturali come quello di Sarno, l’alluvione di Genova, l’alluvione di Messina e il terremoto dell’Aquila. “La tragedia di Rigopiano non è stata un’imprevedibile fatalità naturale, ma il risultato di una catena di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio”, commenta l’avvocata Wania Della Vigna. Il riferimento è soprattutto alla mancata redazione della Carta di localizzazione del pericolo valanghe (Clpv). Nelle motivazioni la Corte rileva che senza la Clpv non potevano essere attivati i successivi meccanismi di prevenzione e protezione del rischio valanghe. “È stata finalmente riconosciuta la sussistenza delle responsabilità e delle posizioni di garanzia” sottolinea Della Vigna. Secondo l’avvocata, la mancata attuazione della Clpv e la gestione inadeguata dell’emergenza e della viabilità avrebbero privato le vittime di una misura di salvaguardia decisiva. Un passaggio che, nella lettura della parte civile, rafforza il quadro delle responsabilità emerso dal giudizio. Per Della Vigna, la decisione “restituisce dignità alla memoria delle 29 vittime e verità ai familiari” e rappresenta anche un monito sul tema della prevenzione e della sicurezza del territorio. |
