Lunedì, 1 Giugno 2026 AbruzzoLa Corte dei Conti bacchetta la Regione Abruzzo“Leggi senza coperture certe e relazioni tecniche"Leggi approvate dalla Regione Abruzzo, senza una relazione tecnico-finanziaria, che si limitano spesso ad una “mera clausola di stile”. L’assenza di una “puntuale indicazione di dati, elementi e criteri adottati”, che pure sarebbe necessaria “per la quantificazione degli oneri e per la relativa copertura”, quest’ultima indicata in “maggiori entrate”, di cui però non si ha certezza. È scritto nero su bianco in una comunicazione del 19 maggio della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, a firma del magistrato istruttore Vitaliana Vitale, al presidente Ugo Montella, venuta in possesso di questa testata. Una approfondita disamina, propedeutica alla “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”, delle leggi regionali promulgate nel 2025 dalla Regione Abruzzo. Le quali, come recita la Costituzione italiana, devono avere coperture certe, e non solo ipotetiche. Ed occorre dunque che le norme siano sempre accompagnate da dettagliate e precise relazioni tecniche, che devono dire quanto esattamente il provvedimento costa, e dove si prendono i soldi. Ma questo, in più di un caso, qui di seguito elencati, non è avvenuto secondo i canoni. Spicca a tal proposito l’istituzione della nuova società in house, “Abruzzo Sport e Salute”, non corredata dalla previsione dell’impatto economico e in controtendenza rispetto alla necessità di ridurre piuttosto che aumentare gli enti regionali. E la destinazione di 10.ooo.000 euro accantonati per la copertura del potenziale disavanzo della sanità, per per interventi normativi in itinere, senza precisare quali. Vitale chiede dunque al presidente Montella la fissazione di un’adunanza pubblica, per poter affrontare le “criticità emerse in sede istruttoria in contraddittorio con l’Amministrazione regionale”. In termini generali, si legge nella nota, “si ripropone una criticità, comune a tutti i progetti di legge esaminati, che si sostanzia nella ancora non piena adeguatezza delle relazioni tecniche alla puntuale indicazione di dati, elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri e per la relativa copertura”. Spesso infatti la copertura, “viene semplicemente definita in termini di tetto massimo di spesa o con il semplice richiamo al testo normativo o agli stanziamenti di bilancio”. Ma questo non può bastare, perché non consente “una piena valutazione sull’attendibilità delle stime prospettiche in merito all’impatto finanziario dei provvedimenti”. Infatti, in assenza di esaustive relazioni finanziarie, “possono verificarsi sottostime degli oneri, con conseguente rischio di possibile impatto sugli equilibri di finanza regionale. Come noto, la stima dell’onere dovrebbe rappresentare, infatti, l’esito di un accurato processo di quantificazione delle conseguenze finanziare che la disposizione legislativa determinerà sul bilancio regionale, non potendosi sostanziare in mere stime apoditticamente determinate, che finirebbero per svilire la funzione propria dell’esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore”. In secondo luogo, con riferimento alle leggi ad invarianza di spesa “si rileva nuovamente come, in generale, le stesse risultino prive della relazione tecnico-finanziaria, che, anche in questi casi, appare necessaria”, e la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una “mera clausola di stile”. Infine è emersa la prassi di ricorrere a forme di coperture fondate su incrementi delle previsioni in entrata. Ma osserva la Corte dei Conti, “tale modalità appare fonte di possibili criticità per l’incertezza sottesa a detto incremento, sebbene sia prudenzialmente previsto che “le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate”. Vediamo dunque nel dettaglio le leggi regionali messe sotto osservazione. Nella legge 1 del 2025, ovvero quella del Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027, la Corte dei Conti concentra l’attenzione sull’istituzione del “Fondo per esperti esterni Comitato Etico Territoriale della Regione Abruzzo”, il Cetra. Con uno stanziamento annuo di 20.000 euro per il triennio 2025-2027. Ricordano dunque i giudici contabili, che il Ministero dell’Economia aveva rappresentato che l’onere per la corresponsione di un gettone di presenza per gli esperti esterni non può gravare sul Fondo sanitario, destinato all’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli di assistenza. Procedendo oltre, troviamo il fondo di 16.360.000 euro per il 2025, 5.815.000 euro per il 2026 e 5.810.000 euro per il 2027, da destinare, al finanziamento per interventi normativi in itinere, mentre inizialmente 10.ooo.000 euro avevano come destinazione la copertura del potenziale disavanzo della sanità. Ebbene, ricordando che l’Abruzzo è in Piano di rientro dal deficit sanitario, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni, contesta che non figura l’elenco puntuale dei provvedimenti legislativi regionali che dovrebbero essere finanziati con questi 10.000.000 di euro, e ha chiesto delucidazioni su “quale la tecnica di quantificazione è stata utilizzata per una corretta determinazione del Fondo, con indicazione dei dati contabili a corredo”. C’è poi la costituzione della società in house “Abruzzo Sport e Salute”, per la quale la Corte dei Conti chiede di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerici e contabili. che consentano di dimostrare l’esistenza di effettive disponibilità economiche per sostenere il nuovo ente. Ricordando comunque che la Corte costituzionale ha già confermato che l’orientamento deve essere piuttosto la “razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società”, e quello di “contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti”. A seguito di un riscontro istruttorio con la Regione la Corte di conti osserva che si rileva “l’assenza della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri anche nei successivi atti di modifica della norma in esame”. Nella legge regionale 3 del 2025 , sotto osservazione è la norma “Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”, riguardante l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’acquisto ed all’installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico a servizio di edifici destinati a civile abitazione. Ebbene, scrive la Corte dei Conti, “si ricorre alla riprogrammazione di risorse, che, seppur previsto a livello normativo, oltre che ben ponderato, dovrebbe risultare il più dettagliato possibile, onde evitare di fare affidamento su somme che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto, disponibili. Nella fattispecie in esame, invece, ci si limita al rinvio ad un atto della Giunta regionale, senza fornire altri elementi sul piano informativo”. Una seconda norma prevede poi la possibilità di prorogare per il termine massimo di un anno gli incarichi dirigenziali in scadenza nell’annualità 2025, conferiti a dirigenti di altre amministrazioni, collocati in posizione di comando, ad “invarianza di spesa”. Ma anche qui la Corte dei conti lamenta che non è stata predisposta una relazione tecnica di quantificazione degli oneri, per avere certezza di questa invarianza di spesa. E si richiede di fornire “chiarimenti puntuali circa gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione e di comprovare la relativa copertura finanziaria”. Nella legge regionale 21 del 2025 si chiedono lumi sulla copertura finanziaria degli interventi a sostegno dell’aeroporto di Pescara e della società di gestione Saga, vista l’assenza della “relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri”. Nella legge 29 del 2025 sotto osservazione è il trasferimento in favore di Fira di 1.329.725 euro in conto capitale per gli adempimenti connessi all’edizione 2025 del Giro d’Italia. “I riscontri forniti, limitati alla tipologia di entrate e alla possibilità del loro relativo utilizzo, senza tuttavia fornire specificazioni di dettaglio sulla tipologia di entrate, non chiariscono le motivazioni del trasferimento in data successiva rispetto allo svolgimento dell’evento. Si rinnova pertanto la richiesta di cui alla precedente nota istruttoria”. Nella legge 30 del 2025, criticità anche per la norma a favore dell’Ater dell’Aquila relativo al piano di rientro dal debito residuo pari ad 471.171 euro, per il quale è stato concessa la restituzione dell’importo dovuto in forma rateale e senza applicazione di oneri aggiuntivi. C’è poi il caso si una variazione di bilancio “anonima” in favore di Areacom, l’Azienda regionale delle attività produttive, su cui sono state richieste delucidazioni ed in riscontro il dipartimento Risorse ha specificato che: “trattasi di mera variazione di bilancio, adottata direttamente dall’aula ai fini dell’incremento delle dotazioni per trasferimenti”. La Corte ha dunque osservato che “la mancanza dell’esatta indicazione dell’oggetto della variazione di bilancio contrasta con la necessità di trasparenza delle decisioni di spesa, impedendo tra l’altro il controllo in merito alla corretta programmazione delle risorse”. Per quanto riguarda poi la legge regionale 36 del 2025 che dispone che “le economie derivanti da fondi regionali gestiti da Fira, che non risultino più soggette al vincolo di destinazione, nonché gli interessi e i proventi attivi maturati sui conti correnti di gestione dei predetti fondi, permangono nella disponibilità della medesima società in house per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato”. Per la Corte dei conti la misura presenta delle criticità in quanto le somme autorizzate dalla Regione e utilizzate da Fira dovevano essere “precedentemente riversate sul bilancio regionale”, e si sottolinea che “tale operazione possa presentare dei profili di operazione fuori bilancio dal momento che non sono stati adottati i dovuti stanziamenti e le consequenziali scritture contabili”. |
