Sabato, 15 Novembre 2025 Abruzzo

Una precisazione dell'IBL (Istituto Bancario del Lavoro) S.p.A. in merito ad una notizia da noi pubblicata

"Le polizze assicurative non sono imposte al consumatore per volontà di IBL Banca ma dalla Legge"

Dall'Avv,. Luisa Maresca riceviamo e pubblichiamo a rettifica di quanto pubblicato nei giorni scorsi.

 

"Formulo la presente, in nome e per conto di IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (in forma abbreviata nel proseguo IBL Banca S.p.A.), con sede legale in Roma, via Venti Settembre n. 30, Codice Fiscale 00452550585, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5578 e capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, in merito all’articolo pubblicato in data 9 novembre 2025 sulla Vostra testata online (www.piazzarossetti.it), tuttora consultabile all’indirizzo:

https://www.piazzarossetti.it/it-it/m/notizie/69107050d19970300d005fcf/condanna-anche-in-appello-ibl-dovra-restituire-20mila-euro.

Alcuni passaggi dell’articolo, inducono il lettore a ritenere che IBL Banca sia stata condannata per il reato di usura di cui all’art. 644 del Codice penale.
Tale rappresentazione è fuorviante, poiché IBL Banca e i suoi rappresentanti, non sono mai stati imputati né condannati per tale fattispecie di reato.
La pronuncia citata dall’articolo si riferisce esclusivamente a un giudizio civile e non penale.
La sentenza, quindi, non riguarda l’accertamento del reato di usura ma gli effetti civilistici delle modalità di calcolo del TEG e, in particolare, se i costi della polizza assicurativa, debbano essere inclusi o meno ai fini del calcolo del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) che costituisce la base di calcolo del tasso soglia ai fini usura.
Nel merito, la decisione richiamata è, quindi, frutto di una diversa interpretazione del calcolo del tasso soglia, che ha incluso nel computo anche il costo della polizza assicurativa (obbligatoria per legge nei contrati di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e non incassata dalla banca) in contrasto con le disposizioni di Banca d’Italia all’epoca vigenti.
Si sottolinea che le disposizioni emanate da Banca d’Italia, alle quali tutti gli intermediari vigilati sono tenuti a conformarsi, prevedevano espressamente che tali costi assicurativi non dovessero essere computati nel calcolo del tasso ai fini dell’usura. Difatti alla pag. 5 della sentenza si legge: “Nel merito, premettendo il giudice di prime cure l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale nell’ambito della giurisprudenza di merito in relazione all’inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del Teg con riguardo ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,".
Pertanto, anche nell’interesse di una corretta informazione, Vi chiedo, ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di procedere, con sollecitudine, a rettificare il testo dell’articolo.
In particolare, tenuto conto che la sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione, Vi chiedo di precisare:
• che le disposizioni di Banca d’Italia espressamente escludevano il costo delle polizze assicurative dal computo del tasso soglia, ai fini usura. Costo, invece, incluso nel computo dal Tribunale di Avezzano e dalla Corte d’Appello dell’Aquila;
• che le polizze assicurative non sono imposte al consumatore per volontà di IBL Banca ma dalla Legge (D.P.R. 180/50) e l’importo pagato dal consumatore per l’accensione delle polizze assicurative non è stato incassato dall’Istituto bancario ma dalla compagnia assicurativa."