Domenica, 9 Novembre 2025 Abruzzo

Condanna anche in Appello, IBL dovrà restituire 20mila euro

La sentenza è arrivata dopo sei anni di battaglia legale

IBL (Istituto bancario del lavoro) è stato condannato anche in appello alla restituzione di oltre 20mila euro per un prestito a un cliente, che i giudici hanno ritenuto essere stato erogato a tassi usurari.

In tal modo è stata confermata la sentenza del tribunale civile di Avezzano (L’Aquila). La sentenza è arrivata dopo sei anni di battaglia legale. Difficile, anche se possibile, che la banca ricorra in Cassazione.

“Non esiste un solo precedente giurisprudenziale”, dichiara ad Abruzzoweb l’avvocato Roberto Di Salvatore, “che non vada a nostro favore, per cui siamo tranquilli”.

Questi i fatti. Un cliente aveva stipulato nel 2008 un prestito con cessione del quinto dello stipendio con IBL Banca S.p.A., ricevendo circa 21.600 euro, ma restituendo 42.000 euro tra rate, interessi, spese e assicurazione. Punto di domanda (con responso affermativo dei giudici) era se nel calcolo del Tasso effettivo globale (TEG) andassero inclusi anche i costi della polizza assicurativa obbligatoria collegata al prestito.

Il Tribunale di Avezzano aveva dato ragione al ricorrente ritenendo illecito il tasso applicato sulla scorta delle richieste dei legali Roberto e Cesidio Di Salvatore, del Foro di Avezzano.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la condanna: ha stabilito che anche i costi della polizza assicurativa devono entrare nel calcolo del TEG ai fini dell’usura, perché collegati all’erogazione del credito e ha confermato le spese legali a carico della banca imponendo un’ulteriore sanzione (il pagamento del doppio contributo unificato).

Gli avvocati del ricorrente avevano sostenuto nel ricorso che il loro assisitito  aveva sottoscritto il finanziamento in questione poi rimborsato mediante 120 rate mensili per un totale di  42.600,00 euro (a fronte di capitale erogato di  21.621,00 euro), comprensivo di interessi, commissioni e oneri, ivi incluso i costi della polizza assicurativa sottoscritta contemporaneamente al prestito.

Hanno inoltre eccepito che sia il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) che il TEG praticati erano superiori al Tasso Soglia vigente alla data di stipula del contratto per cui andava applicata la sanzione della “non debenza” degli interessi in senso lato e quindi la trasformazione del prestito da oneroso a gratuito, ovvero con decurtazione totale degli interessi, oneri e commissioni.

Essi hanno poi contestato che, contrariamente a quanto sostenuto da IBL Banca, per la corretta determinazione del TEG ai fini dell’usura andavano computate le spese, commissioni e remunerazioni di qualsivoglia specie, comprese quelle relative alla polizza assicurativa, con la sola esclusione delle imposte e tasse, cosi come  disposto dall’art. 644 comma 4° c.p..  La Corte d’Appello civile dell’Aquila, presieduta dal giudice Barbara Del Bono con estensore Francesca Coccoli, ha rigettato l’appello della banca ritenuto infondato.

La corte aquilana, nel ribadire l’esistenza dell’usura  ha  precisato come emerga dagli atti il collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa con la conseguenza che i costi della polizza devono essere considerati come oneri ex art. 644 c.p. e come tali rientranti nel calcolo del tasso soglia,  precisando che “l’obbligatorietà ex lege della polizza non incide sulla natura di costo della polizza stessa e tanto meno le istruzioni di Banca d’Italia possono  derogare da una normativa primaria, qual’è quella sull’usura  avente i chiari connotati di norma imperativa di ordine pubblico”.