Medicina - dovere di informazione
la responsabilita' sanitaria della struttura ospedaliera e del personale medico e paramedico ivi operante
A cura dell’Avv. Sergio Lapenna, Foro di Vasto
La scienza medica, vale a dire l'insieme delle conoscenze sulla salute umana universalmente note, è una disciplina in continua evoluzione. Tale conoscenza giunge a noi attraverso i medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, in cui questi, unitamente al personale infermieristico e pratico (c.d. paramedico) operano a favore della collettività. La scienza medica non è un fatto soggettivo, variabile, cioè, da medico a medico (anche se, in concreto, il livello di preparazione dei dottori, e l'esperienza maturata nel corso degli anni, varia da medico a medico e, talvolta, anche notevolmente), ma oggettivo, cioè che prescinde dal singolo medico; per cui si può e si deve esigere da ogni dottore, generico o specialista, il massimo della scienza nota nel ramo in cui opera. Nel momento in cui, infatti, la medicina scopre una nuova malattia, o individua un fattore causante di queste, oppure mette a punto, anche se in relazione a patologie già note, una cura o una terapia migliore, ogni medico ha il dovere di acquisirne conoscenza. Unico limite al dovere di aggiornamento e conoscenza del medico sono quelle malattie ancora ignote alla scienza, o quelle anche se note di cui però non si conoscono le cause, oppure, ancora, quelle di cui, seppur note o di chiara causalità, non offrono ancora rimedi.
Non è questa la sede per approfondire i meccanismi attraverso cui un medico può facilmente aggiornare il proprio bagaglio scientifico, ma una cosa è certa, nel momento in cui la scienza medica acquisisce ufficialmente un dato relativo ad una malattia, questo si presume a conoscenza di tutti i medici e, laddove il singolo medico non dovesse, per sventura (purtroppo, frequente!), conoscere quel dato o trascurarlo per negligenza o imprudenza, è - da un punto di vista giuridico - in colpa.
Quelli appena espressi, sono i principi basilari su cui si fonda l'accertamento della colpa sanitaria. La materia è molto ampia e nel corso della rubrica dedicherò altri articoli per l’approfondimento della tematica. In questo numero, mi limiterò al DOVERE DI INFORMAZIONE del medico nei confronti del paziente.
Sembra un argomento scontato, ma non lo è affatto in quanto se spesso, soprattutto per gli interventi di poco conto (es. terapia contro infiammazioni articolari o interventi chirurgici di facile e frequente esecuzione (c.d. di routine) informare il paziente significherebbe dire cosa ovvie. Si sa che il più delle volte il medico, soprattutto nelle strutture pubbliche, “non parla”, omettendo di trasmettere al paziente – che poi, ricordiamolo, è il diretto interessato – quelle informazioni che invece è suo diritto conoscere.
Il motivo per cui il paziente deve essere informato è molto semplice: fornirgli la possibilità di autodeterminarsi. Autodeterminarsi significa: poter scegliere adeguatamente; e per poter scegliere adeguatamente, è necessario, innanzitutto, conoscere il male da cui è si affetti; in secondo luogo, conoscere le esatte cause di tale male; in terzo luogo, comprendere la cura o i più rimedi offerti dalla scienza medica per quelle malattia e, cosa di non secondaria importanza, saper anche gli effetti di tali cure.
Come si desume da quanto appena detto, il diritto all’informazione sanitaria, si compone di più informazioni, tutte importantissime. A tale diritto corrisponde un preciso obbligo del medico a fornire compiutamente tali informazioni. Solo in tal modo, infatti, il paziente può rendere il suo “CONSENSO” alle cure (più noto come “consenso informato”). Un paziente non informato, anche solo su uno solo degli aspetti indicati, potrà solo affidarsi ciecamente alla sorte e, certamente, non potrà dire di aver reso un consenso informato (semmai disinformato).
Così se il medico non informa il paziente delle possibilità anche remote di cattiva riuscita dell’intervento, magari con peggioramento delle condizioni già esistenti, il paziente non potrà mai scegliere adeguatamente di non operarsi, pur a costo di mantenere il peso della malattia di cui è affetto, in quanto crederà che i medici lo cureranno definitivamente dal male di cui è affetto, senza sapere, invece, che c’è il rischio di peggiorare. Anche l’informazione relativa all’esperienza personale del medico o della struttura in relazione ad un determinato tipo di intervento potrebbe fondare il metro di giudizio per l’accertamento della responsabilità sanitaria, in quanto la scelta di recarsi in una struttura maggiormente attrezzata non potrebbe essere effettuata dal paziente se non è stato informato della scarsa esperienza del medico o della struttura e delle difficoltà dell’intervento.
La scienza medica, vale a dire l'insieme delle conoscenze sulla salute umana universalmente note, è una disciplina in continua evoluzione. Tale conoscenza giunge a noi attraverso i medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, in cui questi, unitamente al personale infermieristico e pratico (c.d. paramedico) operano a favore della collettività. La scienza medica non è un fatto soggettivo, variabile, cioè, da medico a medico (anche se, in concreto, il livello di preparazione dei dottori, e l'esperienza maturata nel corso degli anni, varia da medico a medico e, talvolta, anche notevolmente), ma oggettivo, cioè che prescinde dal singolo medico; per cui si può e si deve esigere da ogni dottore, generico o specialista, il massimo della scienza nota nel ramo in cui opera. Nel momento in cui, infatti, la medicina scopre una nuova malattia, o individua un fattore causante di queste, oppure mette a punto, anche se in relazione a patologie già note, una cura o una terapia migliore, ogni medico ha il dovere di acquisirne conoscenza. Unico limite al dovere di aggiornamento e conoscenza del medico sono quelle malattie ancora ignote alla scienza, o quelle anche se note di cui però non si conoscono le cause, oppure, ancora, quelle di cui, seppur note o di chiara causalità, non offrono ancora rimedi.
Non è questa la sede per approfondire i meccanismi attraverso cui un medico può facilmente aggiornare il proprio bagaglio scientifico, ma una cosa è certa, nel momento in cui la scienza medica acquisisce ufficialmente un dato relativo ad una malattia, questo si presume a conoscenza di tutti i medici e, laddove il singolo medico non dovesse, per sventura (purtroppo, frequente!), conoscere quel dato o trascurarlo per negligenza o imprudenza, è - da un punto di vista giuridico - in colpa.
Quelli appena espressi, sono i principi basilari su cui si fonda l'accertamento della colpa sanitaria. La materia è molto ampia e nel corso della rubrica dedicherò altri articoli per l’approfondimento della tematica. In questo numero, mi limiterò al DOVERE DI INFORMAZIONE del medico nei confronti del paziente.
Sembra un argomento scontato, ma non lo è affatto in quanto se spesso, soprattutto per gli interventi di poco conto (es. terapia contro infiammazioni articolari o interventi chirurgici di facile e frequente esecuzione (c.d. di routine) informare il paziente significherebbe dire cosa ovvie. Si sa che il più delle volte il medico, soprattutto nelle strutture pubbliche, “non parla”, omettendo di trasmettere al paziente – che poi, ricordiamolo, è il diretto interessato – quelle informazioni che invece è suo diritto conoscere.
Il motivo per cui il paziente deve essere informato è molto semplice: fornirgli la possibilità di autodeterminarsi. Autodeterminarsi significa: poter scegliere adeguatamente; e per poter scegliere adeguatamente, è necessario, innanzitutto, conoscere il male da cui è si affetti; in secondo luogo, conoscere le esatte cause di tale male; in terzo luogo, comprendere la cura o i più rimedi offerti dalla scienza medica per quelle malattia e, cosa di non secondaria importanza, saper anche gli effetti di tali cure.
Come si desume da quanto appena detto, il diritto all’informazione sanitaria, si compone di più informazioni, tutte importantissime. A tale diritto corrisponde un preciso obbligo del medico a fornire compiutamente tali informazioni. Solo in tal modo, infatti, il paziente può rendere il suo “CONSENSO” alle cure (più noto come “consenso informato”). Un paziente non informato, anche solo su uno solo degli aspetti indicati, potrà solo affidarsi ciecamente alla sorte e, certamente, non potrà dire di aver reso un consenso informato (semmai disinformato).
Così se il medico non informa il paziente delle possibilità anche remote di cattiva riuscita dell’intervento, magari con peggioramento delle condizioni già esistenti, il paziente non potrà mai scegliere adeguatamente di non operarsi, pur a costo di mantenere il peso della malattia di cui è affetto, in quanto crederà che i medici lo cureranno definitivamente dal male di cui è affetto, senza sapere, invece, che c’è il rischio di peggiorare. Anche l’informazione relativa all’esperienza personale del medico o della struttura in relazione ad un determinato tipo di intervento potrebbe fondare il metro di giudizio per l’accertamento della responsabilità sanitaria, in quanto la scelta di recarsi in una struttura maggiormente attrezzata non potrebbe essere effettuata dal paziente se non è stato informato della scarsa esperienza del medico o della struttura e delle difficoltà dell’intervento.
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