Lunedì, 15 Giugno 2009 L'avvocato informaLe insidie stradaliCosa succede quando una buca è causa di danni?Capita spesso che a causa di un dislivello del manto stradale, il pedone, che tranquillamente attraversi in centro storico, inciampi riportando così una lesione . Capita ancor più di sovente, che a causa di una buca presente lungo la strada, un'automobile possa danneggiarsi in alcune parti meccaniche o perdere il controllo finendo fuori strada.
Si dice, in questi, che l'assicurazione del Comune o di altri possibili proprietari della strada (es. Provincia, Autostrade S.p.a., ecc.) debbano risarcire il danno. E' vero questo? Sfatiamo subito un mito: cadere a causa di una buca su una stradina del centro storico o uscire fuori strada a causa di un discostamento dell'asfalto, non significa, di per sé, che si ha diritto ad un risarcimento. Affinché sorga per l'Ente proprietario della strada l'obbligo di risarcire il danno all'utente è, infatti, necessario che la buca in questione sia insidiosa. Insidioso significa non avvertibile, cioè nascosto. Infatti, non è la buca di per sé a determinare la responsabilità dell'Ente custode della strada, ma l'insidiosità della stessa. Insomma, se risulta che la buca era visibile con la normale attenzione del pedone o dell'automobilista, significa che essa non era insidiosa e che poteva essere facilmente evitata. Se nonostante la facile percettibilità ed evitabilità della buca, poi il pedone o l'automobilista riportino ugualmente dei danni, significa che non sono stati attenti e la colpa del sinistro, in tali casi, è solo di chi non è stato attento. Detto questo, mi preme introdurre un ulteriore argomento relativamente alle insidie stradali. Fino a qualche mese fa, anche se la buca era insidiosa, i giudici tendevano a dare ragione all'Ente allorquando la buca in questione fosse localizzata fuori dal perimetro urbano o, comunque, lontano dalla sede di questi. L'argomento formulato in giurisprudenza aveva un suo logico fondamento: in ossequio al principio ad impossibilia nemo tenetur (nessuno è tenuto a fare l'impossibile), riteneva di non poter pretendere dagli enti proprietari delle strade un pronto controllo su tutta la superficie di queste, tanto che più la buca era ubicata lontana rispetto alla sede dell'Ente, tanto più è esigibile il controllo. Seppur logico, il principio enunciato aveva finito per essere applicato anche laddove la responsabilità dell'ente era invece evidente. Immaginiamo, infatti, una buca insidiosa, pur localizzata fuori dal percorso urbano, ma presente sul manto da mesi (o, addirittura, anni). In quanto custode, l'Ente proprietario, seppur non prontamente, è, comunque, tenuta a risarcire il danno provocato dalla strada non perfettamente efficiente. Per fortuna che la diffusa applicazione del principio prima ricordato è stato, di recente, precisato, dalla giurisprudenza, la quale ha fatto una importante distinzione tra insidie intrinseche alla struttura stradale ed insidie create da terzi. Nel primo caso vi rientrano le crepe, le buche, le frane, i dislivelli della carreggiata; nel secondo, le macchie di olio, le lamiere, vetri, un animale e quant'altro di tanto in tanto può residuare lungo le strade a causa di eventi naturali o della condotta degli utenti della strada medesima. Orbene, ciò esemplificato, ha stabilito la giurisprudenza, che la responsabilità dell'Ente sussiste ogni volta che l'insidia sia rappresentata da eventi del primo tipo, cioè inerenti la struttura e l'efficienza intrinseca della strada; negli altri casi, occorre distinguere, in quanto solo se si prova che l'insidia (ad es. una macchia d'olio) era stata segnalata, verrà dichiarata la colpa dell'ente. Avv. Sergio Lapenna Per informazioni più dettagliate e per eventuali consulenze, scrivere a: avvocato@piazzarossetti.it. lasciando un proprio recapito, verrete contattati al più presto. Le consulenze che verranno fornite sono gratuite. |
