Venerdì, 29 Maggio 2015 Vasto

Parco della Costa teatina, ecco la perimetrazione e le norme di salvaguardia per Vasto e San Salvo

Nella zona di massima protezione anche via Adriatica, Parco delle Lame, Loggia Amblingh e Palazzo d'Avalos che il sindaco Lapenna vuole come sede dell'Ente

A 14 anni da quell’8 marzo del 2001 quando fu istituito il Parco della Costa teatina, il 19 maggio scorso, finalmente, il commissario ad acta Pino De Dominicis ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in particolare al Capo Dipartimento Coordinamento Amministrativo e Affari Generali, dott.ssa Elisa Grande), al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e al Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, di aver concluso la perimetrazione della nuova area protetta nella regione piu’ verde d’Europa.

Un lungo parto, tra proteste e prese di posizione, querelles tra favorevoli e contrari, ma alla fine la documentazione e’ giunta a Roma ed ecco cosa accadra’ qualora venga approvata dal Governo.

Innanzitutto l’area ricompresa nei limiti del nuovo Parco e’ pari a 10.528 ettari, ovvero poco di piu’ di quanto previsto dalla perimetrazione portata a compimento dall’ex assessore regionale alle Politiche agricole Mauro Febbo, dalla quale l’attuale si discosta per un ampliamento nella zona a nord del Sangro e una riduzione in quella a sud del fiume frentano. I comuni interessati dalla perimetrazione sono 10: Ortona, che contribuira’ con 2764,68 ettari; San Vito Chietino, con 887,45; Rocca S. Giovanni, con 1084,82; Fossacesia, con 783,79; Torino di Sangro, con 1694,32; Vasto, con 1598,63; San Salvo, con 106,86; e, marginalmente, Pollutri, con 170,55; Villalfonsina, con 126,96. Il tutto per un fronte costiero di 50 chilometri.

All’interno della perimetrazione (in verde i limiti dell’area protetta nella cartina) ricadono i 5 Siti di interesse comunitario della provincia di Chieti (Fosso delle Farfalle, Lecceta di Torino di Sangro, Punta Aderci-Punta Penna, Marina di Vasto e Boschi ripariali sul fiume Osento), le 7 Riserve naturali regionali (Punta Aderci e Marina di di Vasto, Bosco di don Venanzio di Pollutri, Lecceta di Torino di Sangro, Grotta delle Farfalle di Rocca S. Giovanni e San Vito Chietino, Punta dell’Acquabella e Ripari di Giobbe di Ortona), gran parte dei bacini dei principali fiumi del territorio provinciale (Aterno, Foro, Sangro, Osento, Sangro e Trigno) ed anche torrenti e fossi definiti “di indubbio interesse paesaggistico” (torrenti Fontanelli, Vallegrande, Feltrino, Moro e Buonanotte; fossi Chimera, Arielli, Riccio e Lebba), oltre, naturalmente, a tutto il percorso ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi e l’area di S. Giovanni in Venere a Fossacesia.

De Dominicis ha approntato anche la zonizzazione suddividendo l’area del Parco in tre zone: la Zona 1, di rilevante interesse naturalistico paesaggistico, e storico-culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione; la Zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale con maggior grado di antropizzazione; la Zona 3, con accentuato grado di antropizzazione.

In base alla zonizzazione ha anche stilato le norme di salvaguardia (operazione, insieme alla zonizzazione. che secondo alcuni non rientrava nei compiti del commissario) che entreranno in vigore dalla nascita del Parco stesso fino alla emanazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Regolamento. Esse prevedono che in tutte le aree sia vietato, in linea generale:

la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco;
la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco;
l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano alterare l’equilibrio naturale;
il prelievo e l’asportazione di materiali di rilevante interesse geologico, paleontologico, archeologico, nonché di minerali ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente parco;
l’apertura e l’esercizio in nuovi siti di cave, miniere e discariche di rifiuti solidi e liquidi. La prosecuzione dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero ambientale autorizzati dall’Ente parco e secondo quanto normato dalla legge;
l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
la modificazione del regime delle acque;
l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo di distruttivo o di cattura se non autorizzati;
il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate;
il sorvolo di velivoli non autorizzato dalle competenti autorità (ivi compresi i droni tanto di moda), secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e delle attività produttive esistenti, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agricole, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;
lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;
l’uso di fuochi all’aperto.

Proviamo ora a vedere cosa accadrà nelle città di Vasto e San Salvo con l’approvazione della documentazione preparata dal commissario ad acta.
Scontata la presenza in Zona 1 (in verde nella cartina) delle rinomate località marine vastesi (Mottagrossa, Punta Aderci, Punta Penna ivi compreso il porto ma con l’esclusione delle aree industriali, Vignola, San Nicola, Casarza, Trave e la spiaggia di Vasto Marina), in essa viene, però, ricompreso anche tutto il costone orientale della città da via Adriatica a via Tre Segni, passando per il Muro delle Lame, il Palazzo d’Avalos (che negli intenti dell’Amministrazione Lapenna dovrebbe divenire la sede del Parco che il primo in cittadino in primis rivendica per Vasto) e la Loggia Amblingh, ed anche gran parte del Fosso Anghella e la prima metà della collina di via S. Lucia. A San Salvo vi rientrano l’area del Biotopo e il litorale sabbioso.

in queste aree, oltre le prescrizioni di cui sopra, sarà vietato:

la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti; sono fatte salve le previsioni normative contenute nel vigente piano demaniale marittimo;
lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e di quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della prevista pista ciclopedonale denominata “Via Verde Costa dei Trabocchi” e delle opere necessarie alla sua funzionalità, nonché di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni;
l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in forma difforme al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
l’interruzione e l’impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

In Zona 2 (in giallino nella cartina) a Vasto rientrano la parte interna di Mottagrossa, quella cioè ad ovest della pista ciclopedonale, il tratto di questa ricompreso tra Vignola e Punta Penna, parte di contrada Zimarino nei pressi del Sinello, il secondo tratto della collina di via S. Lucia fino l’area della chiesa di S. Nicola e tutta la zona di c.da S. Tommaso, alla Marina, ricompresa tra l’Autostello e il torrente Buonanotte. A. San Salvo Marina tutto il tratto del litorale attorno il lungomare e un’area verde attualmente adibita a parcheggio.

In queste zone, oltre le prescrizioni di cui sopra sarà vietato:

la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ad eccezione della prevista pista ciclopedonale denominata “Via Verde Costa dei Trabocchi” e delle opere necessarie alla sua funzionalità, nonché di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni;
l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in difformità al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Infine nella Zona 3 (in grigio intenso nella cartina) che, a ben guardare la carta della perimetrazione, è anche di difficile interpretazione, sarebbe ricompreso tutto l’abitato di Vasto Marina e la zona degli hotels sul lato ad est della Statale 16.

Insomma, questa la perimetrazione e le prescrizioni di cui alleghiamo la carta inerente il tratto tra Fossacesia e San Salvo, che certamente non scriverà la parola fine alle polemiche soprattutto sulla eventualità che ai sindaci venga sottratta la possibilità di governare i propri territori, alla luce anche del fatto che il nuovo CdA dovrebbe (il condizionale ci pare d’obbligo anche se più volte l’arch. De Dominicis si è espresso in tal senso) essere composto da 8 consiglieri, 4 amministratori e 4 tecnici. Inoltre vedremo gli effetti che potrebbe avere su Piani urbanistici importanti, come il Piano demaniale marittimo.

Luigi Spadaccini
(spadaccini.luigi@alice.it)

Fonte ilnuovonline