Lunedì, 8 Novembre 2010 L'avvocato informa

Banche

La famigerata Commissione di Massimo Scoperto

(a cura dell'Avv. Sergio Lapenna - Foro di Vasto)

Nel più ampio discorso dell’Anatocismo (su cui rinvio al mio precedente articolo, sempre curato sulla presente rivista …), va affrontato, altresì, quello della commissione di massimo scoperto, anche nota con l’acronimo C.M.S.

Si tratta di un costo ulteriore ed eventuale che la Banca addebita al proprio correntista ogniqualvolta quest’ultimo, per un motivo o per un altro, va “in rosso” sul conto, attingendo, a prestito, risorse finanziarie che l’istituto di credito mette, sempre tramite conto corrente, a sua disposizione.

Per tale disponibilità, quale contropartita, la Banca percepisce i c.d. interessi corrispettivi (anche noti come interessi a debito o passivi o negativi).

In più, per la medesima messa a disposizione di danaro, la banca esige anche un ulteriore spesa, la commissione di massimo scoperto, appunto, che va ad aggiungersi al normale costo dello sconfinamento, rappresentato dagli interessi passivi.

Perché? Immagino vi chiediate tutti e tutti.

Dal canto loro, gli istituti di credito hanno giustificato tale ulteriore costo con la funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo.
Ma in verità, tale funzione sarebbe assolta benissimo dal costo degli interessi negativi del conto corrente.

Ecco perché, negli ultimi anni, vuoi perché l’informazione circola più velocemente, vuoi perché il grado di sensibilità e di istruzione diffusa va sempre più allargandosi e vuoi, ancora, perché l’ingresso in Europa ha spinto le istituzioni degli stati membri a prestare attenzioni a certune pratiche bancarie, si è andato sviluppando un serrato braccio di ferro tra le banche, da un lato, che continuano ad esigere la CMS, ed i tutori dei consumatori, che, invece, dall’altro lato, ritengono tale commissione solo un costo aggiuntivo del conto già sufficientemente remunerato dal pagamento delle commissioni e spese di conto e dagli interessi negativi.

Il risultato è stato che la CMS, laddove trimestralmente addebitata, è stata considerata come un ulteriore voce di capitalizzazione del debito, con una periodicità non consentita dall’ordinamento, in quanto troppo rapida ed esosa e, come per l’anatocismo, deve essere restituita.

Non solo. Recentemente, la sezione penale della Cassazione ha fatto un passo avanti ritenendo la CMS a tutti gli effetti una voce di costo del conto corrente anche ai fini dell’accertamento del reato di usura, nel senso che laddove, considerate tutte le voci di costo del conto corrente (variamente denominate dagli istituti di credito: interessi, spese, commissioni ecc.), ivi inclusa la CMS, dovesse risultare che il costo del conto supera i tassi soglia dell’usura forniti trimestralmente dal ministero, non solo la CMS andrà restituita, ma secondo la legge, laddove è accertata l’usura, non è dovuto alcun interesse: ciò significa che tutti gli interessi – e non solo, quindi, una parte di essi – andranno restituiti al correntista.

Per ulteriori informazioni e contatti: s.lapenna@digitaldomain.it