Giovedì, 10 Settembre 2026 AbruzzoIl Collegio boccia la legge urbanistica, “OK senza parere"Ma un emendamento dell'ultim’ora dice che è “Regolare”Non è nato certo sotto una buona stella l’oramai famigerato emendamento 49 alla legge urbanistica, approvata il 16 giugno e promulgata il 3 luglio, che ha provocato uno scontro sulla effettiva paternità ed è stata poi una delle cause della contestazione nel merito da parte del Ministero delle Infrastrutture, che imporrà ora alla Giunta di Marco Marsilio, di FdI, di riscrivere la norma. Dai carteggi venuti in possesso di questa testata emerge anche molto altro: l’offensiva dei consiglieri del Partito democratico contro l’emendamento scritto a penna, su un foglietto, poco chiaro, arrivato all’ultimo momento in aula, senza la possibilità di capirne la portata, un modo di fare contrario allo Statuto regionale. Un parere del Collegio delle Garanzie Statutarie, richiesto dagli stessi consiglieri, che da una parte ha dato loro torto, spiegando che la modalità di approvazione non ha violato lo Statuto, ma che nello stesso tempo ha stabilito che la promulgazione della legge è stata viziata dal fatto che non si è atteso il loro parere. Infine, la replica piccata del Consiglio regionale, che ha informato il Collegio di non aver avuto alcuna comunicazione del parere in corso. Al di là del merito specifico, una vicenda emblematica, perché pone al centro le modalità di approvazione degli emendamenti dell’ultimo minuto, che piombano in aula in zona Cesarini e non consentono, in pochi minuti, ai consiglieri, specie quelli di opposizione, di comprenderne contenuti e portata. Tipologie di “papelli” definiti in gergo “sveltine”, che sono divenuti una sorta di jus consuetudinario, in particolare nelle leggi omnibus, che distribuiscono fondi a pioggia a discrezione di ciascun consigliere, come quasi sempre avviene a fine dicembre e a tarda ora nell’approvazione del bilancio di previsione. L’emendamento 49 alla legge urbanistica, approvata il 16 giugno (QUI IL LINK), prevede che i cambi di destinazione d’uso non costituiscono variante urbanistica e, di conseguenza, non devono più passare attraverso il voto dei Consigli comunali. Un emendamento scritto a mano senza nemmeno essere stato discusso e illustrato in aula. La cui paternità è stata imputata alla consigliera regionale pescarese del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, che però ha negato di essere l’autrice, tanto che poi ha votato contro. E in effetti, nell’emendamento compare la firma del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, e un’altra firma non leggibile. La norma nella sua interezza, come detto, è stata poi bocciata anche a causa dell’emendamento 49 dal Ministero delle Infrastrutture, in quanto si bypassano le prerogative pianificatorie e urbanistiche dei Comuni, e ora la Regione, guidata dal presidente Marco Marsilio, di FdI, dovrà modificarla, per eliminare i potenziali vizi di incostituzionalità, e riapprovarla. Ripercorriamo, carte alla mano, dunque le tappe della singolar tenzone intorno all’emendamento 49. La richiesta di parere al Collegio per le Garanzie Statutarie era arrivata a stretto giro, il 25 giugno, dai consiglieri del Partito democratico Silvio Paolucci, capogruppo, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani, Dino Pepe e Antonio Di Marco. In sostanza, i consiglieri segnalano che soltanto al momento della votazione in aula è emersa l’esistenza di una “ulteriore proposta emendativa, redatta in forma manoscritta, identificata con il numero 49, priva di indicazione di data ed ora di presentazione, di cui i ricorrenti hanno avuto la possibilità di visionarne il testo in maniera informale solo a conclusione dei lavori del Consiglio”. E inoltre, sebbene il verbale della seduta del Consiglio “qualifichi la proposta emendativa n. 49 come subemendamento, essa, per come redatta, non risulta strutturata né come tale né come emendamento in quanto priva rispettivamente di qualsiasi indicazione ad un emendamento (se trattasi di sub) o ad un progetto di legge (se trattasi di emendamento) a cui “agganciarsi”. Parimenti risulta, altresì, carente sotto un profilo sostanziale, non consentendo, nell’incipit, di identificare con esattezza la legge regionale da integrare con le disposizioni legislative in essa contenute”. Ma non solo, “nel corso della seduta il Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri “si è riferito genericamente all’esistenza di una ulteriore modifica concordata senza illustrarne i contenuti, renderne disponibile il testo ai Consiglieri regionali e porla in votazione ai fini della sua tardiva introduzione in discussione e; tutto ciò in spregio alla prassi secondo cui gli emendamenti o sub depositati oltre i termini regolamentari sono assoggettati al consenso unanime dell’Aula affinché possano essere comunque discussi e votati; La proposta, soprattutto, “non risultava caricata sul sistema informatico dedicato ai lavori consiliari”, “nessuna copia cartacea della proposta è stata distribuita ai componenti dell’Assemblea”, “ai Consiglieri regionali non è stato pertanto consentito di conoscere preventivamente il contenuto della modifica né di valutarne gli effetti normativi prima dell’espressione del voto”. E tutto ciò, per i consiglieri, è contrario a più di un articolo dello Statuto, a presidio del regolare svolgimento dei lavori assembleari, il che implica “il dovere di assicurare ai Consiglieri regionali la preventiva e completa conoscenza degli atti e delle proposte sottoposte alla deliberazione dell’Assemblea, “in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e corretto esercizio della funzione legislativa”, e stabilisce che “i testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione”. Il Collegio delle Garanzie Statutarie, composto da Stelio Mangiameli, presidente, da Fabrizio Politi, vicepresidente, da Monica Badia, Vera Fanti e Walter Giulietti, ha espresso il suo parere l’8 luglio. Il contrasto con le disposizioni statutarie, si premette, non riguarda il contenuto della disposizione richiamata, bensì la procedura seguita in seno al Consiglio regionale nella deliberazione del testo legislativo. Ebbene, il Collegio sostiene che, “essendo stata comunicata anche al Presidente della Giunta la presentazione della richiesta del parere da parte di un quinto dei Consiglieri regionali (i sei del Pd ndr) a codesto Collegio, questi avrebbe dovuto attendere l’espressione del parere o la decorrenza dei termini nel caso in cui lo stesso non venisse adottato dall’organo di garanzia”. E invece la norma è stata promulgata il 3 luglio, e questo rappresenta il mancato rispetto di dette norme e “vizia la promulgazione e rende inefficace la deliberazione legislativa, con la conseguenza che l’efficacia delle disposizioni espresse da questa può essere contestata in qualunque momento e senza limiti di tempo, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale”. Dal canto suo, il 23 luglio è arrivata la replica, perentoria, della direzione del Consiglio regionale, a firma della dirigente Anna Caporale. “Come risulta chiaramente da tutta la documentazione agli atti dell’Ufficio di supporto al Collegio per le Garanzie statutarie e prontamente trasmessa al Presidente del Collegio stesso, non vi è traccia alcuna di comunicazioni o informative inerenti la trasmissione della richiesta di parere di cui si discute né al Presidente della Giunta regionale né alla Segreteria della Presidenza o agli Uffici della Regione”. E neppure “da parte dell’Ufficio di supporto è stata mai riferita verbalmente al Presidente o ai componenti del Collegio la circostanza che il Presidente della Regione fosse a conoscenza di detta richiesta o che gli Uffici della Giunta regionale fossero stati informati del ricorso al Collegio ai fini della sospensione dell’iter di promulgazione e pubblicazione della legge”. Peraltro, “l’Ufficio di supporto non dispone, né è stato edotto, di tali informazioni non essendo, all’interno del Consiglio regionale, la struttura deputata ad interloquire con gli Uffici della Giunta regionale competenti alla promulgazione e pubblicazione delle leggi”. In soldoni, né la Giunta né la presidenza del Consiglio erano a conoscenza del parere in corso di formulazione. Tornando dunque al parere del Collegio, relativo al possibile non rispetto dello Statuto, le rimostranze dei consiglieri del Pd sono state respinte al mittente. Dopo una lunga e approfondita disamina della normativa, Statuto e regolamento regionali, ma anche sentenze della Corte Costituzionale e pareri di illustri giuristi, si osserva innanzitutto che alla seduta del 16 giugno, “hanno preso parte ventisette su trenta Consiglieri; i gruppi politici costituiti in seno al Consiglio erano tutti presenti; alla discussione e alla votazione hanno preso parte tutti i Consiglieri presenti; anche la Giunta era presente, rappresentata dal Presidente e da diversi assessori”. Si considera dunque ammissibile “una procedura legislativa che consenta la votazione di modifiche non preventivamente messe a disposizione dei consiglieri regionali e non formalmente illustrate all’Assemblea”. E questo perché “nell’Assemblea il (singolo) Consigliere è il dominus, può parlare, presentare obiezioni, richiedere precisazioni ed effettuare richiami al Regolamento, come concretamente è accaduto anche nella seduta del 16 giugno 2026”, ma sul famigerato emendamento 49. Insomma, i consiglieri avevano facoltà di fermare tutto, chiedere lumi, imporre la discussione nel merito, ma questo non è accaduto. “Il resoconto, in tal senso, testimonia molto bene la prassi seguita dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, e non risultano dallo stesso né proteste né richiami al Regolamento”. Viene assolto nel suo ruolo di regista anche il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, visto che l’ammissibilità dell’emendamento “è stata garantita dal Presidente senza contestazione, così come l’illustrazione e la conoscibilità da parte di tutti i consiglieri presenti che avevano la possibilità di esercitare tutti i loro diritti e quelli del Consiglio regionale”. Si considera infine l’emendamento chiaro nel suo contenuto e, per quanto riguarda la forma scritta, “purché si adoperi la lingua italiana, non costituisce un vizio, soprattutto se risultano rispettati i criteri stabiliti dal regolamento”. |
