Mercoledì, 26 Agosto 2026 Abruzzo

SPIAGGE: IL CONSIGLIO DI STATO IMPONE, “SUBITO LE GARE”

LA SENTENZA CONFERMA CHE LE CONCESSIONI BALNEARI SONO SCADUTE A DICEMBRE 2023

 In Abruzzo si cerca di prendere tempo, con il progetto di legge arrivato nelle commissioni, che intende rinviare le gare per le concessioni balneari a dopo una mappatura delle spiagge per dimostrare che non sono un “bene scarso”, a tutela degli attuali concessionari.

Dall’altra parte il Consiglio di Stato, con una sentenza del 18 agosto, relativa alle concessioni insistenti nel Comune di Zoagli, in Liguria, ha confermato che le attuali concessioni balneari sono definitivamente scadute il 31 dicembre 2023, in applicazione della disciplina introdotta dal governo di Mario Draghi.

E soprattutto che il termine del 30 settembre 2027, previsto dal decreto Salva-infrazioni del governo di Giorgia Meloni, non rappresenta una nuova scadenza delle concessioni né un periodo durante il quale le amministrazioni possono rinviare le gare.

Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un termine con “funzione acceleratoria e non dilatoria”. Il Consiglio di Stato esclude quindi che esista un divieto di bandire le gare prima del 2027 fondato sulla presunta proroga dell’efficacia delle concessioni fino a quella data.

Ne consegue l’obbligo per i Comuni di darsi una mossa per avviare quanto prima le attività preparatorie e gli atti di programmazione necessari per procedere alle gare.

Le procedure comparative possono infatti concludersi anche prima del 30 settembre 2027, consentendo ai nuovi concessionari di subentrare ai precedenti titolari.

In questo quadro si complica il tentativo in zona Cesarini dell’Abruzzo di mettere in discussione le basi della direttiva europea Bolkestein sulla libera concorrenza.

Con appunto il pdl a firma del consigliere regionale Gianpaolo Lugini,  tesserato di Fdi, ex vicesindaco di Carsoli,  in provincia dell’Aquila, eletto alle regionali del 2024 con 1.014 preferenze (il minor numero di voti tra gli eletti), con la lista Marsilio presidente, assieme a Luciano Marinucci, ex sindaco di San Giovanni Teatino. Lugini con Marinucci ha rotto la federazione con Fdi in consiglio regionale e a pesare è ancora la scontentezza dei due consiglieri non presi in considerazione nella ripartizione degli assessorati, dell’ufficio di presidenza del consiglio e nemmeno per le presidenze di commissione

Tornando alle spiagge: la norma stabilendo che prima di indirle, occorre verificare la “scarsità della risorsa”, ovvero quanti chilometri di spiaggia sono occupati da stabilimenti, e quanti sono liberi e che potrebbero essere assegnati, senza compromettere il principio della libera concorrenza, confermando le attuali concessioni.

La norma porta la firma per Forza Italia del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del capogruppo Emiliano Di Matteo, mentre a firmarlo per la Lega sono stati Carla Mannetti e il capogruppo Vincenzo D’Incecco.

A tal proposito, sono in tanti coloro che ritengono che anche la legge di Lugini sia a forte rischio di incostituzionalità, visto che l’argomento della mappatura, portato avanti direttamente dal governo, è stato già bocciato da Bruxelles.

Ma Lugini ha evidenziato che una norma molto simile della Regione Calabria non è stata impugnata e questo fa ben sperare.

L’iniziativa di Lugini, va poi ricordato, ha irritato non poco Fdi, perché il diktat di Roma era quello di stare fermi su una questione molto delicata che non può essere risolta a livello locale e regionale, ma che deve passare per una trattativa, non facile con la Commissione europea.

La sentenza del Consiglio di Stato respinge inoltre l’obiezione secondo cui mancherebbero regole uniformi a livello nazionale per procedere alle gare, e questo argomento non può quindi essere utilizzata dalle amministrazioni come ragione per rinviare le procedure comparative.

Infine il nodo degli indennizzi e delle opere inamovibili: un altro punto affrontato dalla sentenza riguarda il tema degli indennizzi agli operatori uscenti. Secondo il Consiglio di Stato, l’indennizzo “non costituisce un diritto generalizzato e automatico”. Il suo eventuale riconoscimento deve essere valutato “caso per caso” e spetta al concessionario che lo richiede dimostrarne documentalmente i presupposti e l’entità.

Di conseguenza, la mancata adozione del decreto nazionale sugli indennizzi non rappresenta una ragione sufficiente per ritardare l’avvio delle gare. La sentenza richiama infine la disciplina relativa alle opere inamovibili previste dall’articolo 49 del Codice della navigazione, per le quali, in sede di devoluzione, non è previsto un indennizzo a carico dello Stato secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza europea.