Sabato, 28 Febbraio 2026 Abruzzo

Stop al bando per la costruzione del nuovo ospedale di Avezzano

Il TAR Abruzzo blocca la gara dell'importo di 132milioni di euro

 Il Tar ha bloccato l’iter per la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Avezzano (L’Aquila). Accolta  l’istanza cautelare presentata dalla azienda Tabano Srl, con la sospensione del bando di gara europeo da 132 milioni gestito dall’agenzia regionale AreCom. Udienza di merito il 14 aprile.

Il progetto, per il nuovo nosocomio attesa da anni, comprende una superficie coperta di oltre 43.600 metri quadrati, una capienza di 245 posti letto complessivi, 28 sale dedicate a interventi chirurgici e diagnostica, un’area parcheggio con 900 posti auto per utenti e personale, un’articolazione su cinque livelli fuori terra.

La società, come riporta il Centro, aveva impugnato il bando, il disciplinare e la determinazione di indizione numero 229 del 23 dicembre 2025 di AreaCom, oltre alla deliberazione del direttore generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 2638 del 18 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione e la ripubblicazione integrale.

Poi Tabano aveva esteso l’impugnazione alle determinazioni AreaCom numero 35 del 29 gennaio 2026 e numero 50 del 12 febbraio 2026, che avevano rettificato il disciplinare e prorogato i termini. In primo luogo il Tar ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata da AreaCom: il ricorso, osserva il Collegio, non si limitava a contestare singoli profili – come le categorie Soa (le classificazioni che attestano la qualificazione delle imprese), il criterio premiale di territorialità e l’obbligo di assunzione di personale giovanile e femminile – ma chiedeva anche la ripubblicazione del bando per “plurime illegittimità”.

Le modifiche operate dall’Agenzia su alcuni punti non rendono improcedibile il ricorso, non essendo stata disposta la ripubblicazione integrale richiesta. Inoltre, le modifiche apportate alla documentazione di gara sono state ritenute non confermative ma innovative.

Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria previsto dal disciplinare. La clausola impone che il fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura sia riferito ai “migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando”.

Poiché il bando è stato pubblicato il 30 dicembre 2025, la formulazione esclude l’anno 2025 dalla comprova del requisito, nonostante nel 2026 siano intervenute modifiche innovative del disciplinare e ripetute proroghe dei termini per la presentazione delle offerte.

Il Tar, dunque, riconosce il rischio concreto prospettato dalla ricorrente: la prosecuzione della procedura «più che sostanzialmente modificata, ma non integralmente ripubblicata» impedirebbe alla società di far valere i requisiti economico-finanziari maturati nel 2025, annualità definita “significativamente rappresentativa” della propria capacità economica.