Sabato, 2 Agosto 2025 AbruzzoTITOLI ESTERI, DOCENTE ABRUZZESE VINCE AL TAR“E' UNA SENTENZA STORICA, E’ PER MIGLIAIA DI PROFESSORI"”Una sentenza destinata a fare giurisprudenza: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una docente abruzzese contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, annullando il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo conseguito presso l’Universidad San Jorge di Saragozza in Spagna. Un importante precedente per le migliaia di docenti che hanno conseguito titoli di specializzazione sul sostegno in Spagna e in altri Paesi europei. A patrocinare la docente l’avvocato Salvatore Braghini, del foro di Avezzano. Aspetto dirimente e e pesante della sentenza è che in essa il tribunale ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia europea, sottolineando che il riconoscimento è previsto dalla direttiva europea si propone di “facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli” e non può avere l’effetto di rendere più difficile tale riconoscimento. La sentenza impone ora al Ministero di procedere al riesame dell’istanza con criteri completamente diversi. “La sentenza – commenta l’avvocato Braghini – si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, dove lo stesso Ministero ha riconosciuto, attraverso i ‘corsi Indire’, la possibilità di integrare e completare percorsi formativi esteri. Rappresenta quindi non solo una vittoria per la singola ricorrente, ma un importante passo verso un approccio più coerente e rispettoso dei principi europei nella valutazione dei titoli conseguiti all’estero. Il Tar ha stabilito infatti che l’assenza di un titolo abilitativo nel Paese di origine non può essere una barriera preconcetta al riconoscimento, le differenze formative non sono necessariamente ‘incolmabili’ ma possono essere compensate con misure appropriate, l’esperienza professionale maturata in Italia deve essere valutata concretamente e non liquidata con formule generiche, le misure compensative sono uno strumento obbligatorio che l’amministrazione deve considerare”. La vicenda, nello specifico, riguarda una docente che aveva conseguito in Spagna un “corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia per l’insegnamento di sostegno. Il Ministero aveva rigettato l’istanza sostenendo che il titolo spagnolo non dava accesso all’insegnamento in Spagna e presentava “incolmabili differenze” con il percorso formativo italiano previsto dal decreto ministeriale del 30 settembre 2011. Il Tar ha invece chiarito che la mancanza dell’attestazione dell’autorità spagnola non è di per sé ostativa al riconoscimento, richiamando la consolidata giurisprudenza europea secondo cui le autorità competenti sono tenute a valutare le competenze acquisite anche quando l’interessato non possiede il titolo attestante la qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Entrando ancor di più nel merito della sentenza, prosegue Braghini, “il Tar ha evidenziato che la valutazione ministeriale deve essere analitica e concreta, non limitandosi a rilievi di carattere generale e formale. Nel caso specifico, l’amministrazione si era basata su argomentazioni considerate dal Tribunale ‘deboli’ e ‘preconcette’, come il riferimento al ‘sostegno educativo’ anziché ‘didattico’ o le modalità di conduzione dei corsi”. Il Tar ha chiarito che l’amministrazione non può opporre un rifiuto incondizionato basandosi su presunte “incolmabili differenze”, ma deve valutare la possibilità di assegnare misure compensative proporzionate, che potrebbero comprendere “ore aggiuntive di didattica, tirocinio e laboratorio”. “La sentenza – spiega ancora Braghini – sottolinea che la valutazione ministeriale non può basarsi su rilievi generici ma deve essere un’analisi dettagliata e basata sui contenuti formativi e l’esperienza maturata, evitando pregiudizi e negazioni automatiche. Fondamentale è l’indicazione del Tar sulle misure compensative, come ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratori, che devono essere offerte per colmare eventuali differenze formative. Ciò che si pone in linea con i decreti recenti del Ministero”. “Questa indicazione – prosegue Braghini – assume particolare rilevanza alla luce delle recenti normative introdotte dal Ministero stesso. Con il Decreto Legge 71 del 2024 e il Decreto Ministeriale 77 del 2025, l’amministrazione ha infatti disciplinato i cosiddetti ‘corsi Indire’, percorsi integrativi da 36 e 48 cfu che rappresentano, nella sostanza, proprio quelle misure compensative che la giurisprudenza europea e nazionale riconosce come strumento per sanare eventuali incompletezze formative”. Il legale, infatti mette in luce una contraddizione significativa nell’approccio ministeriale: “da un lato, l’amministrazione nega il riconoscimento di titoli esteri sostenendo l’impossibilità di colmare le differenze formative; dall’altro, con i corsi Indire, ammette esplicitamente che è possibile compensare carenze formative per titoli conseguiti all’estero presso università che prevedano almeno 1500 ore ovvero 60 cfu, requisiti che, come evidenziato nella sentenza, erano soddisfatti dalla ricorrente”. Il Tar ha anche sottolineato che “l’incondizionata opposizione al titolo estero finisce per contrastare i principi europei che mirano al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti”, rischiando di “ripristinare barriere tra Stati europei” che il diritto euro-unitario mira invece a superare. La sentenza impone ora al Ministero dovrà effettuare “un’approfondita analisi, secondo un criterio di equivalenza, della formazione complessiva acquisita dall’interessata all’estero nonché del servizio prestato dalla stessa nelle scuole italiane in qualità di insegnante di sostegno, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative”. Il Tribunale ha altresì evidenziato che nel caso specifico la ricorrente aveva già prestato servizio come insegnante di sostegno nelle scuole italiane, elemento che l’amministrazione aveva liquidato con una motivazione “solo apparente” e “tautologica”, senza alcun riferimento concreto al curriculum e all’esperienza maturata. |