Domenica, 1 Giugno 2025 Abruzzo

DANNO ERARIALE DI 13 MILIONI AL CAM AVEZZANO

A GIUDIZIO QUAGLIERI, DI PANGRAZIO E ALTRI 19 BIG

 La gestione del Consorzio acquedottistico marsicano (Cam), che gestisce il ciclo idrico in 33 comuni e per 129mila cittadini finisce nel mirino della Procura della Corte dei conti dell’Aquila che ha disposto il rinvio a giudizio di 21 persone, per un presunto danno erariale complessivo di 13 milioni di euro circa anche per via della attività sociale liquidatoria che per la Procura, sarebbe stata svolta “in ritardo e in modo inefficiente”.

Sotto inchiesta, con accuse da dimostrare in fase processuale, importanti amministratori e politici, tra cui l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri di Fdi, il più votato alle regionali del 2024 con quasi 12mila preferenze, e il sindaco civico di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio.

Sotto accusa la gestione a partire dal 2o15-16 ma non quella attuale, con presidente Alfredo Chiantini, e come presidente del consiglio di gestione Ernani Ornello, che ne è estranea. La richiesta, su fatti tutti da provare, è del vice procuratore Marco Di Marco. Il processo ci sarà il 16 dicembre prossimo.

Gli altri  imputati sono Gianfranco Tedeschi, sindaco d Cerchio,Pasqualino Di Cristofano, sindaco di Magliano de’ Marsi, e amministratore unico di Abruzzo progetti, società in house della Regione Abruzzo, Armando Floris, portavoce del sindaco Di Pangrazio, e ancora Danilo Lucangeli, Ettore Scatena, Pasqualino Tarquini, Berardinio Franchi, Andrea Ziruolo, Luca Erminio Ciarlini, Giuseppe Venturini, Lucia Falcetelli, Fabio Coglitore, Antonio Lombardi, Antonino Lusi, Bruno Ranari, Dario De Luca, Mario Mazzetti, Paola Attili, Mariano Salvalaggio.

In precedenza erano stati indagati, ma subito scagionati, Ferdinando Boccia, Lorenzo De Cesare e Paolo Parliari che erano nel collegio sindacale ma avevano segnalato le criticità poi  condivise dalla procura.

“Le risultanze della consulenza tecnica del PM,” si legge negli atti,  “hanno consentito di accertare come già a partire dall’esercizio 2015 gli amministratori e gli organi di controllo del CAM spa – ove fossero state correttamente rilevati in contabilità i fatti di gestione – avrebbero dovuto convocare o richiedere, senza alcun indugio, la convocazione dell’assemblea per manifestare l’effettiva consistenza patrimoniale della società e invitare i soci a deliberare in merito agli urgenti provvedimenti da adottare, in mancanza dei quali non sarebbe stato possibile proseguire l’attività aziendale in condizioni di ordinaria gestione”.

Prosegue la Procura: “dispone infatti l’art. 2486 cod. civ. che al verificarsi di una causa di sciogli mento gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1). Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili … dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del divieto di prosecuzione dell’attività. Tuttavia, dal momento in cui si è verificata la causa di scioglimento (2015) l’attività sociale è proseguita con modalità non liquidatoria non essendo stata im prontata alla mera conservazione del valore del patrimonio così come pre scritto dall’art. 2486 c.c.”.

Si legge ancora: “Per ben due esercizi (2015 – 2016) il Consorzio ha proseguito la sua normale attività che da anni risultava assolutamente inefficiente e incapace di remunerare gli elevati costi di gestione con i ricavi tariffari, così cagionando un danno ingiusto in termini di incremento della posizione debitoria. Per la quantificazione del danno subìto dal Consorzio è necessario far riferimento alle norme di diritto comune stabilite dal codice civile e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di Cassazione. Occorre al riguardo premettere che – a differenza di quanto sostenuto dalle difese di alcuni convenuti – la peculiarità del CAM spa (società in house che gestisce un servizio pubblico essenziale) non riveste alcun rilievo poiché la disciplina normativa delle società a partecipazione pubblica non contiene alcuna deroga all’applicazione dei principi del diritto societario, e in particolare all’applicazione delle norme c in materia di responsabilità degli amministratori”.

È “fuorviante”, inoltre, l’argomento difensivo “secondo cui il carattere indispensabile del servizio pubblico gestito (servizio idrico) e la conseguente impossibilità di sospenderne l’erogazione rendevano necessitata la prosecuzione dell’attività sociale e inevitabile la produzione del relativo danno. Alla base dell’eccezione dei convenuti vi è l’implicita premessa – irricevibile – che la gestione del S.I.I. dell’Ambito marsicano fosse inesorabilmente destinata ad una gestione deficitaria. Al contrario, il sistema di determinazione della tariffa previsto dalla legge garantisce che le entrate assicurino l’integrale copertura dei costi (sulla base di un piano economico redatto in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di regolazione) e l’equilibrio patrimoniale del gestore. Chiarito ciò, è sufficiente osservare come la Procura non abbia contestato la semplice erogazione da parte del Consorzio del servizio idrico ma la diversa fattispecie consistente nella gestione del servizio da parte di una società  incapace di raggiungere l’equilibrio economico e che negli anni 2007 – 2012 aveva accumulato enormi perdite “bruciando” risorse patrimoniali per un ammontare di oltre € 27.000.000”.

“Dei danni derivanti dal pagamento di maggiori imposte (IRES – IRAP – IVA) devono essere chiamati a rispondere – per gli importi risultanti  del presente atto – i componenti del CDA (Tedeschi, Scatena, Di Cristofano, Tarquini, Franchi, Lucangeli, De Cesare) e i componenti del CDG (Ziruolo, Attili, Venturini, Ciarlini, Floris) in carica negli esercizi 2007 – 2016, nonché il revisore legale (Coglitore) incarica a partire dal 2013. La solidarietà derivante dall’elemento psicologico del dolo rende irrilevante la specificazione del contributo causale offerto da ciascuno. Per i medesimi importi devono essere chiamati a rispondere in parti uguali i componenti del collegio sindacale in carica negli esercizi dal 2007 al 2012 (Santomaggio, Coglitore e Lombardi) nonché i componenti del CdS in carica negli esercizi 2013 – 2017 (Lusi, Di Pangrazio, Ranati, Tedeschi, De Luca, Quaglieri, Di Cristofano, Mazzetti)”.