Lunedì, 9 Agosto 2021 AbruzzoASL di Pescara: i secondi saranno i.....primi!Diffida per la nomina del direttore di NeonatologiaGli ultimi non saranno i primi, che sarebbe eccessivo, ma per i secondi può accadere: esplode alla Asl di Pescara il caso della nomina del nuovo direttore medico della Struttura complessa Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale della città adriatica. La scelta del direttore generale Vincenzo Ciamponi è infatti caduta con una delibera del 1 luglio, su una candidata, la dottoressa Susanna Di Valerio, dirigente medico all0 stesso reparto , che all’esito della valutazione della Commissione tecnica ha ottenuto il punteggio d 74/100, inferiore a quello della concorrente, la dottoressa Sandra Di Fabio, direttore dell’uoc di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, prima classificata con un punteggio di 76/100, Di Fabio, sentendosi “ingiustamente” esclusa dall’incarico quinquennale, si è dunque affidata agli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, del foro di Pescara, che hanno preso carta e penna e hanno inviato a Ciamponi, il 13 luglio scorso, un preavviso di ricorso giurisdizionale, in cui si sostiene che la nomina è “palesemente illegittima e non motivata”, e si intima pertanto a non procedere alla sottoscrizione del contratto di Di Valerio, quanto piuttosto a “ procedere al riesame della vicenda e, quindi, all’annullamento/revoca della delibera del 1 luglio. In caso contrario “si procederà, senza ulteriore avviso, ad adire la competente Autorità Giudiziaria riservando, fin d’ora, ogni più ampia forma di tutela”. Considerato che per la loro assistita l’incarico a Pescara sarebbe di rango inferiore rispetto a quello ricoperto a L’Aquila. Tra le contestazioni contenute nella diffida, l’aver “non opportunamente motivato”, come la legge prevede, la nomina di una candidata che non ha ottenuto il miglior punteggio, affermando che il dg, “non ha competenza in materia di valutazione della professionalità dei sanitari preposti all’erogazione di un servizio così complesso come quello in esame”, avendo piuttosto il ruolo di “funzione organizzativa e di gestione dell’Ente sanitario”, e non può “sostituirsi senza valide e indiscutibili ragioni alla valutazione della commissione tecnica”. Una grattacapo in più per il dg Ciamponi, nominato a luglio in quota centrodestra di Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, già nell’occhio del ciclone, essendo indagato per corruzione, accuse tutte da dimostrare, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Pescara su un presunto giro di mazzette e regali in cambio di appalti milionari, pilotati, nella Asl pescarese. Inchiesta che ha portato all’arresto del dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara, Sabatino Trotta, candidato alle regionali del febbraio 2019 per Fratelli d’Italia, primo dei non eletti, che si è drammaticamente suicidato nel carcere di Vasto. Indagati poi Domenico Mattucci e Luigia Dolce, ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa La Rondine, beneficiaria di un appalto da 11 milioni, ora revocato dallo stesso Ciamponi, dopo il deflagrare dell’inchiesta. Indagati anche due membri della commissione di gara, Antonio D’Incecco e Anna Rita Simoni. Ciamponi ha con forza respinto ogni addebito. Scendendo nel dettaglio della vicenda della nomina: il bando è stato pubblicato ad agosto 2020, e solo tre candidati sono stati ammessi, risultando poi idonei le sole Di Fabio e Di Valerio, i nomi poi presentati come rosa dei candidati sul tavolo del dg Ciamponi, dopo l’esame sostenuto davanti alla commissione. Nella delibera “incriminata” del primo luglio Ciamponi ha evidenziato “ad un’analisi di dettaglio della valutazione maturata da ciascuna candidata (…) la candidata posizionata al secondo posto (…) ha conseguito un punteggio più elevato con riferimento sia alla tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni che alla prova di colloquio”. E che la commissione “ha evidenziato una sovrapponibilità delle candidate idonee, attribuendo alle stesse un punteggio pressoché identico, distanziandosi l’uno dall’altro solo di due punti su cento”. La scelta è dunque caduta sulla seconda classificata, in quanto argomenta nella delibera Ciamponi, “la dottoressa Di Valerio ha maturato esperienza diretta ed ultradecennale presso l’ASL Pescara in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Neonatologia”, “in virtù della sua carriera professionale, ha acquisito significativa e provata esperienza nella gestione del neonato/lattante chirurgico nelle fasi pre e post-operatorie, tenuto conto della presenza in azienda della UOC Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara, quale unico centro regionale della medesima disciplina”. Concludendo di “poter stabilire una maggiore adeguatezza della professionalità della Dott.ssa Di Valerio Susanna”, rispetto alla prima classificata. Considerando del resto che “in relazione a taluni items, la candidata posizionata al secondo posto nella rosa delle idonee ha conseguito un punteggio più elevato con riferimento sia alla tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni che alla prova colloquio”. In altri passaggi della delibera si ricorda infine che “l’attribuzione dell’incarico, seppur nell’ambito della rosa dei candidati idonei predisposta dalla Commissione, è di stretta competenza del sottoscritto Direttore Generale per la sua veste istituzionale”. e che “i Giudici ordinari e la Suprema Corte hanno continuamente giustificato l’obliterazione degli obblighi di giudizio comparativo e di precipua motivazione col carattere negoziale ed essenzialmente fiduciario dell’atto di nomina”. Per l’esclusa Sandra Di Fabio, però la nomina risulta “palesemente illegittima ed ingiusta sotto molteplici profili”, a cominciare dalla violazione dell’articolo 11 del decreto 30 del Presidente della Regione Abruzzo quale commissario ad acta della Sanità Gianni Chiodi, ex presidente della Regione, dell’aprile 2013. Dove è scritto chiaramente, si sottolinea nella diffida che “ove il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito che non hanno conseguito il migliori punteggio (…) deve analiticamente motivare tale scelta”. Inoltre dice la norma, prima della nomina, “l’azienda è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet aziendale: il profilo professionale del Dirigente da incaricare, così come trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione ai fini delle operazioni di valutazione; i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; la relazione della Commissione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio. Solo Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione di tali informazioni, può essere formalmente adottato “l’atto di individuazione del candidato prescelto”. Questi al fine “di consentire la interlocuzione di coloro che si assumono lesi dalla decisione, ponendo a loro disposizione tutti gli elementi funzionali a formulare osservazioni, opposizioni, rilievi critici e, in una parola, alla tutela dei loro diritti”. Iter che si sostiene nella diffida non sarebbe stato rispettato. Entrando ancor più nel merito, i due legali evidenziata “l’assoluta carenza di motivazione della nomina”. Il citato articolo 11, argomentano gli avvocati, richiama infatti “la necessità di una motivazione analitica”, ovvero “una motivazione rafforzata, esaustiva, logica, e persuasiva sotto il piano logico giuridico dalla quale risultino le ragioni per le quali si ritiene di perseguire l’interesse pubblico con la nomina di un soggetto che all’esame tecnico da parte dell’Organismo tecnico non sia risultato attributario del miglior punteggio”. Nemmeno questo sarebbe avvenuto si protesta nella diffida. Si contestano poi gli argomenti di Ciamponi illustrati nella delibera del primo luglio, dove sio ricorda che “la commissione ha evidenziato una sovrapponibilità delle candidate idonee, attribuendo alle stesse un punteggio pressocché identico, distanziandosi l’uno dall’altro solo di due punti su cento”. I legali di Di Fabio replicano infatti che “si tratta di una affermazione priva di senso logico e che rileva la volontà di disconoscere che la Dott.ssa Di Fabio ha conseguito un maggior punteggio rispetto a quello della Dott.ssa Di Valerio”. Concludendo che “appare davvero singolare l’affermazione testé richiamata e, francamente, è tanto inutile quanto dannosa per il suo autore”. In definitiva, per i legali, Ciamponi, “proseguendo nella valutazione comparativa delle candidate, compie una inammissibile rivisitazione delle valutazioni operata dalla Commissione attribuendo, in maniera del tutto apodittica, un valore diverso rispetto a quello attribuito dalla Commissione”. E a questo proposito si ricorda che il direttore generale “non ha alcuna competenza in materia di valutazione della professionalità dei sanitari preposti all’erogazione di un servizio così complesso come quello in esame, né riteniamo che le sue cognizioni in materia siano superiori a quelle espresse da una autorevole Commissione tecnica”. Infatti il dg, che è di nomina politica, “denominato con una certa enfasi manager, ha una funzione organizzativa e di gestione dell’Ente sanitario e quindi è preposto, come previsto dalla normativa di riferimento, al raggiungimento di obiettivi che tendono a rendere più efficiente la struttura”. Ergo, “ritenere che il direttore generale possa individuare il Direttore di una U.O. medica complessa sulla base di giudizi che attengono a valutazioni sulla professionalità dei sanitari, costituisce una grave deriva rispetto alle funzioni sue proprie”, . Ne deriva, pertanto, che la decisione di Ciamponi “non si qualifica semplicemente illegittimo ma assume una connotazione di un comportamento illecito in ordine al quale valgono le prerogative di cui all’articolo 28 della Costituzione”. Articolo che recita, lo ricordiamo: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.
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