Finisce davvero male per i membri del direttivo del Circolo Tennis "Antonio Boselli" di Vasto la vicenda relativa al bando esperito dal Comune di Vasto per la gestione degli impianti sportivi ricadenti nell'area del Muro delle Lame. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha ritenuto "irricevibile" il ricorso presentato dal Presidente del C.T. mettendo, quindi, la parola fine ad una stucchevole vicenda che nelle ultime settimane ha provocato profonde lacerazioni tra i 106 soci del Circolo Tennis "Boselli" chiamati a pronunciarsi in ordine al ricorso presentato senza essere stati anticipatamente informati.
Frizioni all'interno dello stesso direttivo uscito davvero male da questa storia che è stata gestita male e conclusa nel peggiore dei modi. Ora, quindi, via libera a chi si è aggiudicato il bando che potrà avviare i lavori di riqualificazione dell'intera area. Per maggiore completezza pubblichiamo integralmente la sentenza pubblicata dal TAR.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Vasto "Antonio Boselli", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele D'Ugo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sporting Club Vasto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Moscarini e Arnaldo Tascione, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Polisportiva Promo Tennis Associazione Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mose' Ferretti e Paolo Nicola Muratore, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
con il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Bando di Gara n. prot.17283 Comune di Vasto; e, con i motivi aggiunti presentati il 9.10.2020:
della determinazione prot. n. 288 del 6.05.2020 compresa la proposta n. 503 del 5.05.2020 con cui veniva disposta la proroga dei termini di presentazione delle offerte;
della determinazione prot. n. 598 del 12.08.2020 comprensiva della proposta n. 1079 del 5.08.2020 di aggiudicazione della gara del servizio in oggetto in favore della unica partecipante;
dei verbali di gara n.n 1 del 25.06.20202, n. 2 del 30.07.2020, e n. 3 del 4.078.2020;
del disciplinare di gara e della comunicazione del 20.08.2020 ex art. 76 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vasto e di Sporting Club Vasto S.r.l. e di Polisportiva Promo Tennis Associazione Dilettantistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020 che richiama l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n.70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale ferma restando la possibilità di definizione ex art. 60 c.p.a. omesso ogni avviso;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 20 novembre 2020 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e viste le note di udienza depositate dalle parti il 19.11.2020;
PREMESSO
che, con il presente gravame, parte ricorrente, quale soggetto convenzionato con il Comune di Vasto a far data dal 3.04.1996, per la gestione degli impianti sportivi in zona “Parco Muro delle Lame”, impugnava, chiedendone
l’annullamento, il bando n. 17283 pubblicato l’1.04.2020 con cui il Comune di Vasto indiceva una gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi denominati “Parco Muro delle Lame” ivi
compresi i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per un valore complessivo stimato di € 625.000,00;
che a sostegno del ricorso, e dei successivi motivi aggiunti, contestava l’illegittimità della scelta dell’amministrazione intimata di indire una gara in luogo dell’affidamento diretto quale scelta privilegiata ex art. 2 della legge regionale Abruzzo n.9 del 24.06.2003, nonché per la natura immediatamente escludente del bando contenente condizioni di partecipazione onerose e sproporzionate inidonee ad assicurare ad un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro alcun margine di utilità;
che il Comune di Vasto, nel costituirsi, con memoria del 23.09.2020, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso poiché notificato solo in data 10 giugno 2020 e quindi ben oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 120 comma 5
c.p.a. a decorrere dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell’1.04.2020 e sul sito istituzionale del Comune in data 2.04.2020, anche tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui all’art. 84 comma 1 del d.l. n. 18/2020 conv. In l. n. 27/2020, e dall’art. 36 comma 3 del d.l.23/2020 convertito in legge n. 40/2020;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 120 comma 6 del d.lgs. n. 104/2010, come di recente modificato dal d.l. n. 76/2020 conv. in l.n.,120/2020, il giudizio è di norma definito, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60 anche in deroga al
comma 1 primo periodo dell’art. 74, compatibilmente con le esigenze di difesa ed ove ne ricorrano i presupposti;
che nella specie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata;
che l’eccezione preliminare di rito sollevata dal Comune è fondata e merita pertanto accoglimento;
che, come noto, nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia da "Covid-19", con l'articolo 84 del decreto legge n. 18/2020 (con. l. n. 27/2020), è stato introdotto un periodo di sospensione straordinaria di tutti i termini relativi al
processo amministrativo in un primo momento per il periodo dall'8 marzo al 15 aprile 2020, e successivamente, con l'art. 36, co. 3, del decreto legge n.23/2020 (conv. l. n. 40/2020), nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, tale periodo di sospensione è stato esteso fino al 3 maggio 2020, esclusivamente per la notificazione dei ricorsi;
che, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine finale dell’11 maggio 2020 invocato valeva, ai sensi del citato art. 36 comma 1, per le restanti giurisdizioni ma non per quella amministrativa, per la quale il comma 3 è inequivocabile nel prevedere la sospensione dei termini per la notifica dei ricorso fino al 3 maggio 2020;
che ne consegue la tardività della proposizione del gravame, dal momento che il ricorso è stato notificato ben oltre il termine di trenta giorni previsto per il rito speciale instaurato ex art. 120 comma 5 c.p.a., in presenza di ricorso proposto avverso un Bando la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.38 risaliva all’1 aprile 2020;
che pertanto è evidente la tardività della notificazione del ricorso, dal momento che il termine per l’impugnazione del provvedimento deve essere fatto decorrere dal 4 maggio 2020, e che al 10 giugno era abbondantemente
decorso il termine di giorni 30 previsto dal rito speciale in materia di appalti;
che non sussistono gli estremi per il riconoscimento dell'errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a. richiesto dalla parte istante nelle note di udienza del 19.11.2020, dal momento che le disposizioni in materia di sospensione dei
termini per la proposizione del ricorso, seppur adottate per un periodo emergenziale, non pongono alcun dubbio interpretativo, essendo specifiche per ciascun settore giurisdizionale e di chiara lettura, per cui nessuna difficoltà
interpretativa può aver impedito al ricorrente di rispettare il termine di impugnazione, che risulta palesemente violato nonostante l’ampio periodo di sospensione riconosciuto dal legislatore;
che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro Paolo Passoni