Domenica, 21 Dicembre 2025 Vastese

Intervento di Carla Lettere Presidente della Camera minorile

“L'iter richiede tempi adeguati per il ricongiungimento"

 “L’iter processuale minorile necessario richiede dei tempi adeguati agli interventi da effettuare. In questa fase tutte le parti devono tener conto di come agire e di come proseguire per uscire dalla fase critica affinché, eliminate le condizioni iniziali che hanno portato all’intervento di sospensione della responsabilità genitoriale e all’allontanamento dei minori si possa giungere ad un provvedimento di ripristino della responsabilità genitoriale ed il rientro in casa dei minori”.

Così all’Ansa l’avvocato Carla Lettere, presidente della Camera minorile d’Abruzzo, sull’iter processuale legate al caso dei genitori dei tre bambini che abitavano in un casa nel bosco a cui è stato sospesa momentaneamente la responsabilità genitoriale. Il Tribunale, nella udienza di comparizione delle parti nella udienza del 4 dicembre scorso si è riservato una decisione.

“Il processo minorile deve sempre tener conto del ‘Best interest’ del minore che si concretizza, secondo giurisprudenza, in un diritto sostanziale a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi. Anzi il migliore interesse per quel minore in quel determinato frangente – spiega ancora l’esperta in diritto di famiglia e minorile e con una vasta esperienza al Tribunale per i minorenni ed al Tribunale Ordinario in materia di famiglia e minori”.

“Diverse saranno le udienze nella quali le parti, sempre in contraddittorio, si confronteranno. Dopo che all’esito dei percorsi perverranno al Tribunale: relazioni da parte dei servizi Sociali competenti e/o dei Servizi attivati a supporto della famiglia; memorie da parte dei legali, del Curatore speciale, del Tutore, dove si esprimono i diversi punti di vista del percorso e dei risultati raggiunti, oltre le difese c.d. tecniche. Anche le insegnanti dei minori sono ascoltate ed invitate ad esprimere una valutazione sull’andamento scolastico e sul profitto”.

In particolare, Lettere che ha una vasta esperienza in diritto di famiglia e minorile davanti al Tribunale per i minorenni ed al Tribunale Ordinario in materia di famiglia e minori, spiega come “L’ascolto del minore, già previsto nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003, è stato altresì consacrato nella normativa italiana”.

“In particolare, la c.d. riforma Cartabia con l’Art. 473 bis 4, prevede: ‘Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità…”, conclude il legale.