Martedì, 2 Aprile 2024 VastoPubblicata l’ordinanza di sicurezza balneare per il Circondario Marittimo di VastoFirnata dal Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di VastoIl Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vasto: VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); VISTO l’art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172; VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172” e s.m.i.; VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto“; VISTO il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28, della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e s.m.i.; VISTO il dispaccio prot. n.82/033465, in data 26 maggio 2003, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante, tra l’altro, disposizioni di coordinamento in merito alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione; VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678, in data 30.03.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (“Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”); VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660, in data 07.04.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (“Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo”); VISTO il dispaccio prot. n. 40802, in data 13 maggio 2013, recante linee di indirizzo in merito, tra l’altro, alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione; VISTO il dispaccio prot. n.60114, in data 04 luglio 2013, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; VISTO il dispaccio protocollo 103966, in data 29.08.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare”); VISTO il dispaccio prot. n.26676, in data 25 febbraio 2022, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; VISTA la propria ordinanza n. 26/2022 in data 30 maggio 2022 con la quale è stato approvato il “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. nell’ambito del Circondario Marittimo di Vasto”; VISTA la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2023 del 22.05.2023; VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 30 gennaio 2024 presso l’Ufficio demanio marittimo della Regione Abruzzo, le cui risultanze sono state trasmesse alla Direzione Marittima di Pescara con nota n.40484, in data 01.02.2024; VISTO il foglio prot. n.3129, in data 31 gennaio 2024, della Direzione marittima di Pescara, esteso per opportuna conoscenza agli Uffici marittimi dipendenti con foglio prot. n.3297, in data 01 febbraio 2024; CONSIDERATO l’esito della riunione di coordinamento organizzata, in data 15.03.2023, dalla Direzione Marittima di Pescara con i rappresentanti delle categorie operanti nel comparto marittimo-balneare; TENUTO CONTO della riunione tenutasi in data 28.03.2024 con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi di questa giurisdizione; RITENUTA la propria competenza alla disciplina: del servizio di salvamento che, durante la stagione balneare e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato: dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo; delle dotazioni delle postazioni di salvataggio; VISTO il D.P.R. 9 agosto 1956, n.1250 e s.m.i. recante l’approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell’articolo 16 del codice della navigazione; VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l’art. 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione; RAVVISATA pertanto, la necessità di disciplinare, in occasione della stagione balneare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti del mare in genere, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza e nelle attribuzioni poste in capo all’Autorità marittima, in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del mare e del demanio marittimo lungo il litorale di giurisdizione ricadente nel territorio dei Comuni di Vasto, San Salvo, Torino di Sangro e Casalbordino; VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima; O R D I N A Articolo 1 PERIODI IN CUI E’ OBBLIGATORIO ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO. Nei sottonotati periodi e negli orari a fianco specificati, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest’Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione, quali: i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo; ha l’obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2: “maggio 2024” (ultimi due week end): – 18 e 19 maggio 2024: dalle ore 09:30 alle 18:30; – 25 e 26 maggio 2024: dalle ore 09:30 alle 18.30; dal 01 giugno 2024 al 15 settembre 2024: dalle ore 09:00 alle 19:00; 21 e 22 settembre 2024: dalle ore 09:30 alle 18:30; Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.1, nel caso in cui le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico- edilizio, paesaggistico e commerciale all’occupazione dell’arenile e/o all’esercizio di attività turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico per fini elioterapici in periodi non ricompresi tra quelli in cui è fatto comunque obbligo di assicurare il servizio di salvamento, i relativi responsabili sono tenuti a: 1.2 (I) issare una bandiera rossa ben visibile a giro d’orizzonte, posizionata su un’asta alta almeno 4 (quattro) metri; 1.2 (II) esporre almeno 3 (tre) cartelli aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80, con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all’utenza, recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”; uno dei cartelli deve essere obbligatoriamente posizionato in modo da tale da essere ben visibile agli avventori all’ingresso della struttura; 1.2 (III) non fornire all’utenza alcun servizio direttamente riconducibile alla balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe, etc.), di acquascooter o altri mezzi similari; 1.2 (IV) di tale facoltà il concessionario dovrà darne comunicazione, anche in forma cumulativa in riferimento a più giornate, all’Autorità Marittima almeno entro le ore 09.00 del giorno di apertura ai fini sanitari ed elioterapici ai seguenti indirizzi e- mail: ucvasto@mit.gov.it – pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it . I cartelli di cui al comma 1.2 (II), sulla cui presenza e idoneità il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in almeno cinque lingue di cui quattro europee (lingua italiana, inglese, tedesca, francese o spagnola) ed almeno una extraeuropea, a seconda della provenienza dei flussi turistici nel comune in questione. Nel caso di rimozione o deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l’immediato ripristino degli stessi. Articolo 2 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all’attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio. – Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvataggio (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico (F.I.S.A.) e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9 e ss.. Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare o frazione. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall’applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1), dovrà essere comunque garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione. Il piano organico del servizio di salvamento in forma associata, relativo alle aggregazioni di arenili, deve riportare le spiagge in concessione e/o libere contigue oggetto del servizio condiviso, l’ubicazione della postazione di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa ed essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell’eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto entro e non oltre il giorno il 15 maggio. Qualora particolari conformazioni dell’arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una mirata analisi del rischio e valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l’obbligo di assicurare il servizio di salvamento. “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Non è ammessa, nei periodi e negli orari indicati al precedente articolo 1, alcuna deroga nell’assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti all’interno del presente articolo. binocolo; È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d’acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: la moto d’acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva; recante, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati; il conduttore della moto d’acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità; presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvataggio; Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 2.9, lettera g), di utilizzare, nell’espletamento del servizio, una tavola da “stand up paddle” rescue: munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio; l’impiego; posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell’assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo, presenza di altri bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.). Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, a causa della loro conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un’adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore ai predetti 1,5 metri e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull’intero fronte mare dei 150 metri o frazione di essi. I soggetti di cui all’articolo 1 sono responsabili dell’esistenza, dell’efficienza tecnico– nautica e dell’integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola. Articolo 3 Ogni assistente bagnanti ha l’obbligo di: sorvegliare l’area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull’unità riservata al servizio di salvataggio; “SALVATAGGIO”; essere munito di fischietto; Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvataggio ovvero alla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto. 3.3. È obbligo di ogni concessionario vigilare sull’esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti. È fatto assoluto divieto di impegnare l’assistente bagnante in servizio, quand’anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari, i titolari delle strutture di cui all’articolo 1 che si avvalgono in maniera impropria dell’opera degli assistenti bagnanti. d’acqua superiore a 400 mq. La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l’accesso non autorizzato/accidentale all’impianto da parte dell’utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso. Articolo 4 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Vasto riservate alla balneazione sono quelle ricomprese entro la fascia di: 300 (trecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge; Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell’Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnale la propria presenza in mare utilizzando il segnalamento previsto per l’attività subacquea ai sensi dell’art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola lunga non più di 3 metri) o – in subordine – indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l’ambienta marino, al fine di rendersi maggiormente visibile. 4.3 (I) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1 metro circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di cartelli monitori, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1 metro, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno in ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 1.2, e riportanti la dicitura: “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRI 1 (uno) DI PROFONDITA’” È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, anziché che con la cartellonistica monitoria sopra descritta, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l’uno dall’altro su tutto il fronte mare di pertinenza; in tal caso andrà comunque apposto un cartello a terra, prima della battigia, riportante il significato dei gavitelli (“limite acque sicure segnalato con gavitelli di colore bianco”); resta nella responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull’opportunità di segnalare il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente la cartellonistica, ovvero, in alternativa, limitatamente ai casi in cui il repentino dislivello del fondale non renda praticabile l’apposizione dei citati cartelli, mediante il solo posizionamento dei suddetti gavitelli di colore bianco; resta inteso che i cartelli ed i gavitelli in parola devono essere rimossi al termine della stagione balneare; 4.3 (II) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 300 (trecento) metri dalla linea di battigia o i 150 (centocinquanta) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell’acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa; 4.3 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.3 (I) e 4.3 (II), per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo; 4.3 (IV) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare. Fatto salvo l’utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l’ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico -, a vela o a remi), con l’esclusione dei natanti di cui all’art.27, comma 3, lettera c) del d.lgs 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore. precedente comma 4.4, ai gavitelli di segnalazione sopra indicati. SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO PER LA BALNEAZIONE. Le fonti di pericolo di vario genere presenti sulla battigia e sui fondali, quali, ad esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi ecc., per i quali non si possa provvedere all’immediata rimozione, dovranno essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti, utilizzando allo scopo cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché ogni altro mezzo a disposizione. L’obbligo in parola grava sui concessionari/gestori di strutture balneari, anche rispetto agli specchi acquei prospicenti gli arenili da quelli gestiti, e, per quanto praticabile, dai Comuni costieri rispetto agli arenili devoluti alla pubblica fruizione ed ai prospicenti specchi acquei. Resta in ogni caso in capo al Comune territorialmente competente – anche nelle aree antistanti gli arenili in concessione – l’emanazione dei pertinenti provvedimenti di interdizione della balneazione per presenza di pericoli in acqua diversi da quelli contemplati al successivo articolo 5, nonché l’intimazione ai responsabili dell’immediata rimozione del pericolo, nell’intera fascia destinata alla balneazione. Articolo 5 È sempre vietata la balneazione: nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio; fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l’attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri; nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze dell’autorità competente emanate per necessità contingenti. È, altresì, vietato tutto l’anno: 5.2 (i) transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e/o perpendicolarmente alla linea di costa; 5.2 (ii) pescare e tuffarsi dalla struttura insistente sul litorale di Vasto denominata “PONTILE”. Articolo 6 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il 1 maggio 15 ottobre dall’alba al tramonto, nella fascia di mare di metri 300 dalle spiagge e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare è vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo. Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell’orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale. Resta altresì salva la possibilità di disciplinare in deroga, da parte degli enti competenti (Regione, Comune, Autorità di Sistema Portuale, ecc..) lo svolgimento di specifiche manifestazioni di pesca, previa l’acquisizione dell’autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo di Ortona. La pesca subacquea, durante l’orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti: le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva; È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 300 metri dalla riva e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica. Articolo 7 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti: 7.1 (I) salvagenti anulari: almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno,cinquanta) sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo “rescue can” (baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri; (II) asta da posizionarsi in modo ben visibile, ad un’altezza di almeno 4 (quattro) metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, a cura dell’assistente bagnante e sotto la responsabilità del concessionario; (III) bandiera rossa, almeno una, da utilizzare: in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio percausediforzamaggiore,neilimitidiquantodisciplinato dagliarticoli1e2 della presente ordinanza; (IV) bandiera bianca, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone; (V) un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell’utenza balneare; Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a: (I) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc…) la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant’altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare; (II) segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione; entro 24 ore dall’evento deve far pervenire, via e-mail o a mano, all’Autorità marittima la “scheda di rilevazione incidenti” (allegato n. 1), compilata dall’assistente bagnante o altro soggetto che ha effettuato il primo intervento. Articolo 8 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvataggio, almeno nei periodi e nelle fasce orarie di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza. effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici, deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l’estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco nell’ambito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 (II), recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO” Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di: verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili; “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO” segnalare le eventuali fonti di pericolo, del tipo di quelle di cui all’articolo 4.6, mediante l’utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della fonte di pericolo; predisporre un’adeguata cartellonistica ad alta visibilità che avverta della pericolosità causata dalle forti correnti che si generano in determinate zone nonché il posizionamento di gavitelli di colore rosso, collegati tra loro da una sagola galleggiante tarozzata e ben visibile, che delimitino il tratto di mare interessato. Tale obbligo si applica almeno alle seguenti località: SAN SALVO – specchio acqueo antistante la spiaggia libera individuata con il n° 25 compreso tra la barriera frangiflutti e a terra con la diga foranea del porticciolo turistico “Le Marinelle”; lido “Le Campanelle” tra il pennello e la prima barriera frangiflutti. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza. Articolo 9 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario e quelle a remi possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell’avanzamento. profondità: non inferiore a 300 (trecento) metri, fatta eccezione per quelli destinati ad essere impegnati dai kitesurf che devono avere una profondità (verso il largo) non inferiore a 500 (cinquecento) metri; “DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI” All’interno dei corridoi di lancio: è vietata la balneazione, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio; le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza; Articolo 10 10.1. Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca e/o del diporto individuate nei piani demaniali marittimi comunali e disciplinate dai Comuni costieri previo rilascio dei relativi atti amministrativi abilitativi (concessioni e/o autorizzazioni e/o ordinanze), in considerazione della loro fruizione libera all’uso pubblico e/o assentita a soggetti individuati ed all’uopo autorizzati, ai fini della sicurezza della balneazione e dell’incolumità dei fruitori degli arenili ove insistono le aree di alaggio/varo in questione, il Comune rivierasco, nel rilasciare l’atto ammnistrativo di competenza, deve assicurarsi della predisposizione e/o impartire ai soggetti autorizzati ad accedere e fruire delle strutture d’alaggio e varo le seguenti prescrizioni: 10.1 (I) delimitazione – in maniera permanente, per tutto l’anno solare – dei lati dello specchio acqueo destinato alle operazioni di alaggio e varo ove, eventualmente, venga anche autorizzato il posizionamento/mantenimento di strutture fisse (catenarie, cavi etc.) destinate alle predette operazioni, tramite gavitelli posti ad idonea distanza (almeno 20 (venti) mt l’uno dall’altra), collegati da sagole tarozzate, posizionando a terra (tramite cartellonistica monitoria) ed a mare (tramite bandierine visibili che sormontino i gavitelli più esterni) idonei dispositivi atti a segnalare visivamente il tratto di mare che, con i citati provvedimenti comunali, è stato interdetto alla pubblica e sicura fruizione; (II) durante la stagione balneare, oltre alla segnaletica permanente di sicurezza di cui al precedente comma, deve essere posizionato un “corridoio di lancio/atterraggio”, realizzato secondo le prescrizioni del precedente articolo 9, profondo sino alla distanza di mt. 300 (trecento) dalla battigia, al fine di impedire che le unità che vengono alate/varate nelle area demaniali in questione mettano a repentaglio la sicurezza dei bagnanti; (III) gli specchi acquei destinati dai Comuni costieri all’alaggio e varo di piccole unità da pesca e da diporto, così come i corridoi di lancio ad essi asserviti, non devono essere in alcun modo impegnati da surfisti e/o da kitesurfisti e/o da unità diverse da quelle specificamente autorizzate a fruirne; Articolo 11 Per tutto quanto concerne le attività ludico – diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare (windsurf, kitesurf, tavole sospinte dal moto ondoso, tavole autopropulse e non, sci nautico e paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommati, acquascooter e mezzi similari, e-bike acquatica, flyboard, jetlev flyer, propulsori acquatici subacquei, snorkeling, ray-board, seafly, sub wing, surfboard etc.), si rinvia allo specifico regolamento adottato da questo Comando con separato provvedimento ordinatorio. Articolo 12 La presente ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2023 del 23 maggio 2023, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare. degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione; – degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima; degli artt. 650, 673 del codice penale. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, mediante il sito web istituzionale dell’ufficio Circondariale Marittimo di Vasto www.guardiacostiera.gov.it/vasto nella pagina dedicata alle “ordinanze”, oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi on line dei Comuni rivieraschi di Vasto, San Salvo, Torino di Sangro e Casalbordino e la diffusione alle Forze di polizia operanti nel circondario marittimo, le associazioni di categoria e gli organi di stampa. Vasto, (vedasi stringa di registrazione) IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO T.V. (CP) Stefano VARONE |