Fondi del Comune al Celano Calcio: 9 condannati

Martedì, 16 Settembre 2025 Abruzzo

Tra loro anche l'ex parlamentare Filippo Piccone e il Sindaco Settimio Santilli

Hanno erogato illegittimamente 46.000 euro a favore della società calcistica Celano Fc Marsica, per le stagioni sportive 2013-2014 e 2014-2015, al fine di consentire l’iscrizione della squadra al campionato di calcio in serie D e sostenerne in vario modo le attività.

Con questa accusa – si legge sul Centro – la Sezione terza giurisdizionale centrale di Appello della Corte dei Conti, presieduta da Maiello Tammaro ribaltando una precedente sentenza di assoluzione, ha condannato a restituire una somma contestata, (solo una parte di un finanziamento di 140.000 euro) al Comune di Celano, nove persone, tra cui  l’ex parlamentare, ex consigliere regionale ed ex sindaco di Celano, Filippo Piccone, imprenditore che ha da poco è tornato alla ribalta politica aderendo a Forza Italia, l’attuale sindaco Settimio Santilli, l’assessore Ermanno Bonaldi, la dirigente Daniela Di Censo, già responsabile del settore finanziario, ancora Federico D’Aulerio, ex dirigente a Celano ed ex sindaco di Ortucchio, l’avvocato Vittoriano Frigioni,  Ezio Ciciotti, Cesidio Piperni e Adelio Di Loreto.

Per la stagione calcistica 2013/2014 D’Aulerio è stato così chiamato a restituire 8.000 euro, Piccone 6.000 euro), Frigioni, Santilli e Ciciotti 4.000 euro.

Per la stagione 2014/21015 questi i risarcimenti richiesti: Piccone 4.500 euro, Frigioni, Santilli, Bonaldi, Ciciotti 2.500 euro, Piperni, Di Loreto e Di Censo, 1.500 euro. Tutte somme a cui vanno aggiunti gli interessi.

I giudici della Corte dei conti della Sezione terza giurisdizionale centrale di Appello, hanno ribaltato la sentenza di tre anni prima, di assoluzione, dall’accusa a vario titolo e ruolo, di aver erogato i fondi i alla società sportiva “violando e travalicando i limiti della convenzione in essere”, che prevedeva la partecipazione dell’ente pubblico ai soli costi di gestione dei due impianti sportivi affidati alla società, sempre che gli stessi fossero documentati (a preventivo e consuntivo) e riconosciuti ammissibili”.

Nella sentenza di assoluzione era stato evidenziato che lo stanziamento rientrava a pieno titolo nelle competenze dell’ente locale, e basato su “motivazioni ragionevoli”.

Unico condannato D’Aulerio, per aver adottato determinazioni dirigenziali senza “controllo sui rendiconti finanziari”.