Mercoledì, 30 Giugno 2010 Vasto

No Reti - Contro le recinzioni sulle spiagge in Abruzzo

Qualche chiarimento importante (e utile) sugli accessi al mare

Pubblicato su Facebook dal gruppo No Reti - Contro le recinzioni sulle spiagge in Abruzzo

Leggendo commenti sui vari siti, mi è parsa la necessità di chiarire qualche punto, relativamente alle recinzioni. Non si tratta di solo di romanticismo e non è la nostra una battaglia ideologica. Questa è semmai la considerazione che vuol far passare chi nella questione "spiagge ingabbiate" ha responsabilità più o meno dirette a livello politico (vedi il consigliere regionale Tagliente), oppure interessi impliciti (i balneatori del consorzio "Lidi Vastesi") o espliciti (vedi Pomponio, presidente di "Lidi Vastesi" che ha perso un ricorso al Tar in materia di recinzioni).
Lo spunto ai chiarimenti che seguono, ce lo dà una nota di "Lidi vastesi", con la quale i balneatori reclamano il diritto di limitare l'accesso in spiaggia nelle ore notturne. Pomponio & co. dicono in sostanza: "le recinzioni ci servono per la sicurezza, ma lasciamo libero un passaggio che chiudiamo di notte". Una chiara limitazione che loro stessi definiscono una «regolamentazione del godimento» della spiaggia.

E' facile presumere che questi signori abbiano liberamente interpretato un'ordinanza della regione Abruzzo e precisamente l'ordinanza balneare 2010, che ricalca quella degli anni precedenti. Si legge infatti al comma 2 dell'art. 4 di detta ordinanza che "nel periodo compreso fra le ore 23.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario". A ben leggere (cosa che non fanno evidentemente i "Lidi vastesi"), l'ordinanza vieta l'utilizzo della "SPIAGGIA IN CONCESSIONE" e non della "spiaggia" in generale, che comprende anche la battigia, è cioè la striscia di sabbia di 5 metri a partire dall’infrangersi dell’onda, che non può essere data in concessione.

Si potrebbe interpretare la norma ipotizzando che anche il passaggio è da considerarsi "utilizzo delle spiagge in concessione" e pertanto anch'esso vietato dall'ordinanza. L'interpretazione sarebbe errata.
La norma che regolamenta l'accesso al mare è l'art. 1, comma 251 della Legge 296/06, che impone "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". Non possono esserci interpretazioni: la norma non contiene eccezioni o limitazioni di alcun tipo. Vale sempre ed in generale.
Un equivoco potrebbe nascere dalla lettura del successivo comma 254 dell'art.1 della legge 296/06, che rimanda alle Regioni il compito di "individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". Ma sarebbe davvero un equivoco grossolano o, peggio, una lettura maliziosa. La norma, infatti, impone di individuare solo il COME e DOVE poter accedere comunque in maniera libera e gratuita al mare. In pratica possono cambiare i MODI ed i LUOGHI degli accessi, ma rimane intatto il diritto all'accesso per il quale non è prevista alcuna deroga.

L'opposizione che si può muovere su quest'ultimo punto, è che la potestà legislativa in materia di demanio marittimo è stata trasferita alle Regioni che, nella loro autonomia, possono legiferare e regolamentare su tale materia. L'affermazione è vera, tanto che, come detto, il comma 254 della legge 296/06, rimanda infatti alle regioni il compito di individuare modalità e collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito. Ma sono le MODALITA'e LA COLLOCAZIONE ad essere di competenza regionale, attenendo queste alla gestione del territorio. La garanzia del diritto all'accesso libero e gratuito, rimane di competenza statale, in quanto si tratta di diritto individuale al godimento di un bene pubblico e non di gestione del territorio.

Un diritto, quello all'accesso libero e gratuito alla battiga ed al mare, considerato così importante che la sentenza n. 1978 parte prima 1144/14 dicembre 1976 del Consiglio di Stato, ha stabilito che il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti in concessione comprime in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare.